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Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020

Arresto temporaneo dell'attività di pesca per emergenza da Covid-19

FAQ

aggiornamento 4 novembre 2020

Domanda 1

La misura 1.33 "Arresto temporaneo dell'attività di pesca per l'emergenza COVID-19" ha quale requisito di ammissibilità (Capitolo 3.2) al punto 10: l'aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione dell'istanza. Considerato che la misura è finalizzata ad attenuare l'impatto dell'epidemia COVID-19 per il settore pesca, si chiede se nel calcolo dei 120 giorni di pesca possano essere considerati anche quelli in cui è stata comunicata l'interruzione dell'attività di pesca a causa della pandemia.

Sia pure condividendo la situazione della difficoltà nel conteggiare i 120 giorni di pesca, non vi sono i presupposti per poter inserire nel calcolo i giorni di interruzione dell'attività di pesca a causa della pandemia. A tal riguardo si evidenzia che la possibilità di derogare dai 120 giorni è stata inserita nel Reg. UE 560/2020, ma con riferimento al solo caso in cui il peschereccio sia entrato in servizio, e quindi iscritto nel registro della flotta comunitaria, da meno di due anni, possibilità enunciata nel bando della mis. 133 approvato con DDR 223 del 23/10/2020, rettificato con DDR 234 del 29/10/2020.

Domanda 2

La circolare nr. 6584 del 27/03/2020 inerente le modalità di comunicazione per fermo temporaneo COVID 19 (ultime 4 righe della prima pagina), prevede la possibilità di darne comunicazione alle C.P. anche con mail ordinaria. Il modello di domanda invece invece prevede solo due modalità di comunicazione: PEC oppure ARR. Chi ha fatto la notifica a mezzo mail ordinaria come deve procedere?

Saranno considerate valide anche le comunicazioni effettuate con mail ordinaria.

Domanda 3

Il bando a pagina 12 prevede che le imbarcazioni da pesca per le quali si chiede il sostegno devono aver effettuato un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti. Come vanno calcolati? - Vanno presi a riferimento gli anni 2018 e 2019 (dal 01.01 al 31.12)? - Oppure dalla data di presentazione a due anni precedenti?"

I due anni vanno calcolati alla data di presentazione dell'istanza. Se, ad esempio, l'istanza è presentata in data 05.11.2020, i 120 giorni di pesca vanno calcolati a far data dal 05.11.2018.

Domanda 4

Per la piccola pesca artigianale i 120 giorni di uscita in mare nei due anni civili precedenti possono essere dimostrati solo con il libretto di consumo di carburante. Nel caso in cui il libretto sia stato ritirato dalla C.P. perché finito, smarrito oppure sostituito per cambio di armatore come si può procedere? E' sufficiente un'autocertificazione?

I 120 giorni possono essere dimostrati attraverso DDT, fatture riportanti le indicazioni dei DDT e con gli scontrini fiscali; inoltre i libretti di carburante sono comunque reperibili eventualmente presso le CP. Non va bene l'autocertificazione.