Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (PO FEAMP) 2014-2020

F.A.Q. PO FEAMP


Si riporta qui di seguito una serie di chiarimenti in merito a quesiti frequentemente pervenuti.

Risposta

Il GAL individuato dal FLAG per la gestione ed attuazione della SSL deve avere una struttura organizzativa adeguata a svolgere le attività di competenza del FLAG, anche in termini di risorse professionali. Non è necessario che il GAL sia già costituito all'atto della presentazione della domanda di partecipazione da parte del FLAG, potendo la costituzione del GAL avvenire entro il termine di completamento della fase negoziale di cui al par. 5.2 dell'Avviso

Risposta

Sì. E’ possibile aggiungere altri membri del Gruppo dopo la presentazione della manifestazione d’interesse per il sostegno preparatorio

Risposta

Il sostegno preparatorio, riconosciuto nel limite massimo di € 40.000,00, è destinato a rimborsare le spese sostenute dal costituendo Gruppo dalla data di presentazione della manifestazione d’interesse fino alla presentazione della domanda di ammissione del FLAG. Le spese, comprese quelle per remunerare i consulenti, dovranno essere sostenute direttamente dal Gruppo. Gli esperti dovranno essere selezionati con procedure di evidenza pubblica oppure scelti dalle banche dati della Regione;

Risposta

All'atto della presentazione dell'istanza e del Piano di Azione il Gruppo deve essere già costituto. La struttura di gestione, in mancanza del GAL, potrà essere costituita anche successivamente alla presentazione dell'istanza, purchè sia indicata nella domanda la forma giuridica ed organizzativa con l'impegno alla sua costituzione e la stessa avvenga entro un termine compatibile al rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del PdA.

Risposta

Nel caso in cui i FLAG utilizzino la struttura di gestione di un GAL è ammessa la costituzione del FLAG attraverso l'accordo di partenariato sottoscritto e approvato da tutti i partner, pubblici e privati, il quale dovrà contenere elementi atti a comprovare la capacità finanziaria del sodalizio partenariale al pari di quanto avverrebbe se si costituisse una società o altra forma organizzazione stabile quale centro di imputazione dei rapporti giuridici. La forma della costituzione viene decisa liberamente dal partenariato e può essere rappresentata, per l'appunto, sia da una forma snella quale l'accordo associativo dei partner per la decisione delle strategie di sviluppo, sia da forme più articolate quali la costituzione di società consortili o di scopo per la realizzazione di finalità di interesse generale di sviluppo delle zone di pesca. Pertanto, se il FLAG si costituisce soltanto con accordo scritto il punteggio sarà zero, mentre se si costituisce in una delle forme previste dal libro V codice civile il punteggio sarà 1.

Risposta

La limitazione riguarda esclusivamente i soggetti pubblici o privati rappresentativi di interessi delimitabili territorialmente e non riguarda i soggetti, pubblici o privati, rappresentativi di interessi diffusi che travalicano l'ambito territoriale di un singolo FLAG (es. Associazioni nazionali della pesca, Camere di Commercio, ecc.), i quali possono partecipare a più di un FLAG.

Risposta

La capacità amministrativa, finanziaria e gestionale è riferita al FLAG nel suo complesso, il quale, come previsto al punto 2.4 dell'Avviso pubblico per la selezionedei FLAG , " ... deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne e le professionalità esistenti, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di animazione territoriale, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione". Nello specifico, la capacità gestionale, sia essa riguardante il GAL, qualora l'area d'intervento del FLAG coincida totalmente o parzialmente con il GAL, ovvero il FLAG va valutata con riferimento all'adeguatezza/capacità della struttura, in termini di risorse umane e professionali, deputata alla attività amministrativa, come ad esempio l'istruttoria delle istanze pervenute per la selezione degli interventi del PSL

Risposta

E' possibile, nella selezione del personale, avvalersi di short list della Regione Campania o di Enti strumentali della Regione quale il Parco Regionale dei Monti Lattari. L'utilizzo della short list è ammesso a condizione che la selezione dei professionisti inseriti nella suddetta short list sia avvenuta secondo procedure di evidenza pubblica e con modalità trasparenti. La scelta del professionista dovrà avvenire secondo l'ordine di graduatoria della short list ovvero, in mancanza di graduatoria, secondo una selezione comparata di profili omogenei presenti nella short list.

Risposta

le Associazioni di categoria del settore ittico, che operano sull'intero territorio regionale, possano aderire a più FLAG.

Risposta

Una cooperativa di pesca, può aderire a più di un FLAG a condizione che essa gestisca imbarcazioni da pesca che operano nei territori FLAG e che siano iscritte negli uffici marittimi ricadenti nei Comuni aderenti al FLAG. L'apporto della cooperativa sarà in tal caso limitato alla partecipazione per la declinazione della strategia riguardante le sole imbarcazioni che sono iscritte e operanti in quel dato territorio.

Risposta

Il par. 2.5.2 dell'Avviso concede ai costituendi partenariati la possibilità di avvalersi di short list dell'amministrazione regionale già costituite. Tale opportunità, secondo la dizione letterale dell'Avviso, è facoltativa: "la selezione ... può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dall' Amministrazione regionale". Resta ferma, pertanto, la possibilità dei partenariati di selezionare autonomamente il personale ed i professionisti anche avvalendosi di short list già costituite per i profili professionali da impiegare, purchè siano rispettati i requisiti previsti dal par. 2.5.2 dell'Avviso

Risposta

La doppia partecipazione può ravvisarsi anche in caso di partecipazione ad un organismo di secondo grado quale il GAL. Pertanto, nulla vieta ai Comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia di partecipare autonomamente al FLAG Isole d'Ischia e Procida, a condizione che essi formalizzino all'interno del GAL la loro volontà di non partecipare alle attività del FLAG Punta Campanella, con la conseguente astensione da tutte le attività di preparazione ed eventualmente di attuazione

Risposta

Il criterio n. 24 dell'Allegato 4 dell'Avviso attribuisce un punteggio nel caso siano destinate, oltre a quelle del FEAMP, ulteriori risorse finanziarie alla struttura di gestione, in modo tale da assicurare la continuità operativa della struttura. L'indicazione delle fonti finanziarie ulteriori non deve essere meramente ipotetica o espressa solo finalisticamente nella strategia, bensì deve essere connotata dalla produzione di atti amministrativi che rendono concreta, anche se non necessariamente attuale, la destinazione di fondi per l'operatività diversi dal FEAMP. Il criterio di selezione n. 34, invece, si riferisce all'adeguatezza del piano finanziario e alla ripartizione delle tipologie di costo di cui all'art. 35 del Reg. 1303/2013/CE, per cui l'eventuale mobilitazione delle risorse private sarà valutata entro il criterio specifico e non in autonomia.

Risposta

A rigore il codice europeo di condotta sul partenariato – Reg. 240/2014/CE – si riferisce principalmente alle modalità di elaborazione dell'accordo di partenariato tra lo Stato membro e la Commissione Europea per la definizione delle strategie di sviluppo mediante l'utilizzo dei fondi SIE. In tal caso è ammessa la costituzione del partenariato esclusivamente attraverso le rappresentanze di interessi diffusi. Non così stringenti appaiono le norme che disciplinano la partecipazione nei gruppi di azione locale per lo sviluppo locale partecipativo, previste dal Reg. 1303/2013/CE (artt. da 32 a 35), che fanno sostanzialmente riferimento alla più ampia partecipazione di rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 cit.), senza fare esplicito riferimento alla rappresentanza di interessi diffusi.  Ed anzi, per il FEAMP l'art. 61 del Reg. 508/2014/CE richiede, ai fini della declinazione della strategia di sviluppo territoriale più efficace, la partecipazione del settore privato della zona del FLAG. La partecipazione dei privati all'interno del partenariato di un FLAG, però, va intesa unicamente come partecipazione alla definizione delle strategie secondo l'interesse collettivo, essendo vietate partecipazioni orientate all'affermazione di interessi egoistici e individuali. Nel caso di partecipazione di privati ad un FLAG, pertanto, vanno esaminate attentamente le modalità di partecipazione che, in caso di conflitto di interesse possono portare alla inammissibilità o revoca di finanziamenti o, nei casi più gravi, alla decadenza del FLAG per illegittimo funzionamento.

Risposta

Al par. 2.3 dell'Avviso viene stabilito che : "I FLAG utilizzeranno la struttura di gestione dei GAL, ove presenti e previa stipula di apposita convenzione, per la gestione delle funzioni dei Gruppi selezionati in ambito FEAMP, mantenendo le funzioni di indirizzo strategico e di scelta delle operazioni in capo al partenariato dei FLAG. Resta in ogni caso salva la possibilità per i due Gruppi (FLAG e GAL), ...... di stabilire ulteriori forme di integrazione". Nulla vieta, pertanto, che nella convenzione tra FLAG e GAL si possa stabilire una forma di cooperazione o coordinamento tra la struttura di gestione del GAL e una struttura operativa del FLAG, fermo restando il rispetto della finalità della disposizione, ovverosia di evitare sovrapposizioni di strutture sul territorio e duplicazioni di costi. La decisione compete comunque al FLAG nel suo complesso e non al Comune capofila.

Risposta

Al par. 3.7.1 delle linee guida del MIPAAF per un'efficace elaborazione delle strategie dello sviluppo locale partecipativo è stabilito che : "Le spese del Sostegno Preparatorio sono ammissibili se sostenute entro e non oltre la data di scadenza della presentazione della strategia prevista dall'Avviso Pubblico Regionale. I giustificativi di spesa presentati dai beneficiari, pertanto, dovranno riportare una data di emissione congrua in tal senso, la data della relative quietanza potrà invece essere successiva alla scadenza per la presentazione delle SSL". E' necessario quindi che la fattura venga emessa entro il 5 ottobre p.v., mentre la quietanza, con il relativo pagamento, potrà essere emessa in data successiva.

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