OCM ortofrutta

Organizzazione Comune di Mercato (OCM) Ortofrutta


frutteto di albicocca vesuviana

Il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 (c.d. Regolamento unico "OCM"), recante organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinava, tra le altre, l'OCM per il settore degli ortofrutticoli, che ha nelle organizzazioni di produttori (OP), lo strumento principale per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, quali il potenziamento della competitività e l'orientamento al mercato, la riduzione delle fluttuazioni del reddito, l'aumento del consumo di ortofrutticoli e la protezione dell'ambiente.

Il loro ruolo è stato confermato dall'OCM come riformata dal Reg. UE n. 1308/2013, che ha mantenuto invariato anche il regime di sostegno ad esse indirizzato, tramite il cofinanziamento di specifici programmi operativi, ed introdotto alcune novità positive quali: rafforzamento del ruolo delle associazioni di tali organizzazioni (AOP), permettendo loro di costituire un proprio fondo di esercizio e la possibilità di gestire una quota aggiuntiva di aiuto sulle misure di crisi; miglioramento del quadro delle misure di crisi prevedendo la possibilità di finanziare l'impianto di frutteti per i quali sussiste l'obbligo di espianto a seguito di problematiche sanitarie e fitosanitarie e investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi di prodotto immessi sul mercato.

Il quadro normativo comunitario è completato dal regolamento (UE) di esecuzione n.543/2011 della Commissione, che disciplina in particolare, oltre le organizzazioni e gruppi di produttori e l'interprofessione, anche le norme di commercializzazione e gli  scambi coni Paesi terzi.

A livello nazionale le disposizioni che vanno a regolare il settore sono rappresentate da tre livelli di atti normativi: Strategia nazionale, decreti applicativi e circolari. Con la Strategia viene identificato il quadro programmatico e dettate le regole generali, con le disposizioni applicative adottate con decreto ministeriale sono definite le procedure che regolano l'attività delle OP e delle loro associazioni (AOP) - riconoscimento, approvazione e realizzazione programmi operativi, rendicontazione, controlli ed erogazione degli aiuti - infine, con le circolari ministeriali vengono definiti i dettagli delle scelte compiute in ordine alla ammissibilità e al livello di talune spese per interventi realizzabili nei programmi operativi.

Il sostegno pubblico è rivolto alle attività delle OP estrinsecate attraverso programmi operativi pluriennali di durata dai 3 ai 5 anni, finanziati attraverso un "fondo di esercizio" alimentato dai contributi dei soci o dall'OP stessa e dal contributo comunitario, che è generalmente pari al 50%, ma che in casi particolari può essere del 60% e del 100%.

L'aiuto comunitario è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata dalle OP in un determinato periodo di riferimento e può essere elevato sino al 4,6% se la parte eccedente viene impiegata per attivare o estendere le misure di prevenzione e gestione delle crisi (ritiri dal mercato, assicurazione del raccolto, promozione e comunicazione).

Gli interventi dei programmi operativi possono essere realizzati sia presso le singole aziende dei soci (nuovi impianti di fruttiferi, operazioni colturali, serre e strutture assimilate, mezzi tecnici per la lotta biologica, ecc..) che presso le strutture associate e le OP (impianti per la lavorazione e la  commercializzazione, impiego di personale per il miglioramento della qualità e per la gestione del marketing, ritiri dal mercato, ecc.).