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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 16.9.1
Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati


(aggiornamento 15.09.2017)

A seguito dell'allineamento del bando mis. 16.9 al decreto n. 44 del 27 luglio 2017 inerente le sanzioni, le riduzioni e ulteriori modifiche ai bandi, si rettifica la risposta data il 13 luglio circa la data di avvio del piano/progetto.

Pertanto, la data di avvio del piano/progetto è quella comunicata dal Beneficiario all'UOD (Unità Operativa Dirigenziale) territoriale di competenza. La suddetta comunicazione deve avvenire nei termini di 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.

L'affidamento relativo agli acquisti, servizi, ecc, deve essere attribuito alla ditta scelta in fase di presentazione della domanda di sostegno sulla base del principio della ragionevolezza dei costi (vedi modalità riportate nel bando e nel manuale).
Le spese da rendicontare per il SAL/SALDO comprendono: le spese per le quali si chiede il sostegno e la quota di co-finaziamento. 
L'obiettivo del progetto presentato a valere della mis. 16.9 è quello di accompagnare, attraverso attività di tipo immateriale (di rete, di cooperazione) l'impresa/le imprese agricole nel processo di diversificazione e multifunzionalità individuato per l'azienda agricola o le aziende agricole prescelte, obiettivo da raggiungere nel periodo di operatività del progetto che può essere anche inferiore a 3 anni. La partecipazione alla misura 6.4.1 e quindi il sostegno dato all'impresa agricola per investimenti materiali, sostiene la diversificazione aziendale nei termini e alle condizioni espresse nel bando mis. 6.4.1.

Il partenariato deve presentare con la domanda di sostegno adeguata documentazione attestante l'incentivo per giovani, acquisito precedentemente alla DdS, o in essere al momento della presentazione della domanda di sostegno. Non può essere realizzato con l'intervento 16.9.

La quota di cofinanziamento può essere costituita dalle voci di spesa ammissibili scelte da ciascun partner ed inerenti il piano finanziario presentato.

Il personale a tempo indeterminato degli enti pubblici obbligatoriamente va rendicontato come co-finanziamento.

Con riferimento alla richiesta pervenuta da un partenariato di utilizzare la PEC del capofila della ATS (costituita o costituenda) per la ricezione dei preventivi si specifica che, è necessario operare in conformità a quanto indicato al paragrafo 13.2.2.1 delle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI (versione 2.1): " … I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero su quella del tecnico delegato indicato nella Domanda di Sostegno. Alla Domanda di Sostegno andranno quindi allegati i preventivi unitamente alla copia della mail di PEC dalla quale risulti la data di arrivo di ciascun preventivo...". In tal senso, allo scopo di consentire un efficace controllo in fase istruttoria e nel successivo controllo rendicontuale, è necessario che il richiedente il preventivo, sia esso il capofila oppure partner associato, ciascuno per la propria quota di attività progettuale, sia il medesimo soggetto verso cui il fornitore emetterà fattura in modo da garantire la conformità del ciclo di acquisto (richiesta di preventivo – preventivo/offerta – ordine d'acquisto – eventuale DDT – fattura d'acquisto).

Sì, la scuola rappresenta il partner principale, ma non unico (fattorie didattiche, enti parco, ecc.), per l'attuazione delle suddette attività.

No. Come riportato nel bando al par. 7 "Condizioni di ammissibilità", gli enti pubblici ammissibili sono: ASL, Scuole, Enti di Ricerca, Enti Parco.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, più dipartimenti/unità dirigenziali con stesso responsabile legale rappresentano un solo ente pubblico.

No, in questa fase si è tenuti a riportare nel piano finanziario la spesa associata alla risorsa umana da impiegare nel corso del progetto, il cui costo è valutato sulla base della tipologia di contratto della figura professionale (vedi manuale). Il partenariato, se vincitore del bando, procederà con l'avviso, e relativa pubblicità.

Un soggetto ammissibile può partecipare ad altro partenariato fermo restando: il rispetto dei requisiti sugli aiuti soggetti al regime de minimis, dichiarati alla presentazione della domanda di sostegno e che dovranno essere confermati, a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva, ai fini della sottoscrizione del provvedimento di concessione e il rispetto del divieto di doppio finanziamento.

L'associazione ammissibile può svolgere il ruolo di capofila solo se possiede almeno una sede in regione Campania; la Domanda di Sostegno sarà presentata presso l'Ufficio provinciale di competenza territoriale.

Come riportato al paragrafo 8 del bando, le Spese ammissibili sono date dalle spese effettivamente sostenute e documentate direttamente imputabili al progetto e che non ricevano il sostegno di un altro fondo o programma. Pertanto, se il soggetto di cui alla domanda, è destinatario di borsa, contributo ecc, per l’inserimento lavorativo, la relativa spesa non è ammissibile in quanto risulta già sostenuta da altro programma. Per la corretta esecuzione della procedura relativa all'impiego di personale per le attività progettuali si rimanda al manuale per la compilazione e la rendicontazione del piano finanziario allegato al bando, alla voce personale (a Tempo determinato o indeterminato), external expertise ecc.

Sì, se la spesa è coerente con le finalità e gli obiettivi riportati nel progetto.

Le spese di funzionamento sono costituite da spese dirette ed indirette; come riportato nel bando il valore massimo stimato per questa categoria di spesa, da appostare sul piano finanziario, non deve superare il 5% del costo totale del progetto. Circa la modalità di rendicontazione dei costi indiretti, per enti pubblici e privati, verrà emanata nelle prossime settimane un'apposita circolare esplicativa.

con riferimento al criterio di selezione n.3 dell'azione B si chiarisce quanto segue:

Definizione dei requisiti:

  • Fasce deboli: sono definite dalla normativa attuale (L. 328/00 e ssmmii);
  • Giovani al primo impiego: giovani al primo impiego con età inferiore a 40 anni;

Modalità di riscontro dei requisiti:

1) Fasce deboli: il progetto è finalizzato allo sviluppo di attività nell'ambito agri-sociale; definisce pertanto le modalità di esecuzione delle attività proposte; riporta per ciascuna attività progettuale i soggetti Fasce deboli destinatari. Il progetto che sviluppa esclusivamente attività nell'ambito dell'educazione alimentare e/o ambientale, i cui destinatari sono, pertanto gli studenti, non ha il requisito per accedere al punteggio "fasce deboli".

2) Giovani al primo impiego: giovane al primo impiego presso uno dei partner; si attesta il citato requisito esclusivamente con la presentazione della documentazione relativa al programma di incentivi pubblici di cui il partner ha fruito a tal fine. Il riscontro progettuale e documentale di entrambi i punti 1) e 2) dà luogo all'attribuzione di 20 punti. Il riscontro di un solo requisito dà 15 punti, l'assenza di entrambi assegna zero punti.

No. Per l'ammissibilità al partenariato si confronti il paragrafo relativo del bando. Per l'ammissibilità delle spese si confronti il manuale allegato; a tal proposito, si evidenzia che la tipologia di spesa citata può, se del caso, afferire alla voce servizi esterni (external service).

Il bando della tipologia di intervento 16.9.1, al paragrafo 6 "Beneficiari", prevede che il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un'operazione afferente alle azioni A e B. La forma di Partenariato è l'Associazione Temporanea di Scopo che può essere già costituita o costituenda. Il criterio di selezione richiamato dal potenziale beneficiario è relativo alla "composizione del gruppo partenariale" ed assegna il punteggio in relazione al numero di imprese agricole facenti parte del partenariato stesso (ATS). Occorre pertanto considerare, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il numero di imprese agricole che costituiscono un autonomo centro di imputazione giuridica. La O.P. è invece un soggetto giuridico autonomo diverso, costituito allo scopo di favorire l'aggregazione di imprese agricole, che può costituirsi nelle forme di società di capitali, consortili e cooperative. Pertanto, ai fini della attribuzione del punteggio, non potranno essere considerate le imprese che fanno parte della O.P.

Per rispondere al quesito si deve considerare che la tipologia di intervento 16.9.1 è tesa ad incentivare le forme di cooperazione di cui all'art. 35 del Reg (UE) 1305/13, in particolare alla cooperazione tra i diversi operatori del settore agricolo ed altri soggetti pubblici e/o privati, favorendo il coinvolgimento di più soggetti operanti sul territorio regionale che, costituendosi in partenariati, perseguono gli obiettivi di diversificazione delle attività aziendali e di multifunzionalità dei soggetti partecipanti. La composizione del partenariato viene decisa dai partecipanti e sul punto il bando ammette la più ampia partecipazione delle imprese agricole in forma "Singola e/o associata", per cui nulla osta alla contemporanea presenza di un'azienda agricola sia a titolo di partecipazione individuale che di componente di un consorzio. La presente risposta vale ai soli fini dell'ammissibilità della partecipazione.