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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.1 - Beneficiari


(aggiornamento 06.10.2016)

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L'associazione tra agricoltori deve avvenire secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente (es. società di persone – anche imprese familiari-, società cooperative, società di capitali) e in modo tale da consentire la qualifica di imprenditore agricolo al soggetto giuridico. L'associazione deve essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno e deve essere essa stessa titolare dei requisiti di ammissibilità. L'associazione richiedente deve essere in possesso di un unico fascicolo aziendale, un'unica P.IVA e avere un'unica iscrizione alla C.C.I.A.A.. Pertanto, l'associazione riportata a titolo di esempio non possiede i requisiti utili per presentare la domanda di sostegno.