L'associazione tra agricoltori deve avvenire secondo una delle forme previste dalla legislazione vigente (es. società di persone – anche imprese familiari-, società cooperative, società di capitali) e in modo tale da consentire la qualifica di imprenditore agricolo al soggetto giuridico.
L'associazione deve essere già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno e deve essere essa stessa titolare dei requisiti di ammissibilità. L'associazione richiedente deve essere in possesso di un unico fascicolo aziendale, un'unica P.IVA e avere un'unica iscrizione alla C.C.I.A.A.. Pertanto, l'associazione riportata a titolo di esempio non possiede i requisiti utili per presentare la domanda di sostegno.