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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.1 - Spese ammissibili


(aggiornamento 22.11.2016)

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No, non è ammissibile ai sensi della presente tipologia di intervento l'acquisto di macchine ed attrezzature per la trasformazione della farina ottenuta dal grano duro prodotto in azienda in pasta, in quanto il prodotto ottenuto non è compreso nell'Allegato I del TFUE. Si precisa che gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione sono ammissibili ai sensi della presente tipologia di intervento se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del TFUE.
No. In ottemperanza a quanto previsto al par. 13.2.2.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, per le opere non previste nei prezzari regionali di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi, secondo le modalità previste dai singoli bandi.
No. I fabbricati agricoli interessati dai finanziamenti devono ricadere tutti totalmente all'interno dell'azienda agricola (su particelle inserite nel fascicolo aziendale) ed essere chiaramente connessi alle attività produttive aziendali anche per quanto riguarda la loro ubicazione, come disposto al punto 5) dell'art. 17 del Bando.
I tre preventivi devono far riferimento al medesimo bene (marca, modello, caratteristiche tecniche) corredato degli stessi accessori. Solo in tal modo è possibile effettuare il necessario confronto e valutare l'offerta effettivamente più vantaggiosa.
Si conferma che, in ottemperanza alle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse a superficie di cui al DRD 38/2016, è possibile realizzare investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, tesi ad aumentare la capacità di produzione di oltre il 25%, anche modificando sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
Sì, è necessaria la concessione all'emungimento delle acque, come previsto dal Regolamento della Regione Campania del 12 Novembre 2012, n. 12 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche".
Ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni o alla realizzazione di opere, il richiedente è tenuto a presentare almeno 3 preventivi di spesa confrontabili. E' fatta salva la facoltà del richiedente di domandare contemporaneamente, in via cautelativa, i preventivi a più di 3 ditte diverse. Ove non sia possibile disporre delle tre offerte, ad esempio nel caso in cui le offerte risultassero difformi rispetto a quanto richiesto, ovvero, le offerte non fossero pervenute, è consentito interpellare, in via eccezionale, altre ditte offerenti. Tale circostanza dovrà essere opportunamente motivata per consentire, sulla base delle richieste PEC inviate contemporaneamente, la verifica dell'effettiva mancata risposta e/o della ricezione di offerte difformi.
Ai sensi dell'art. 9 del Bando, sono ammissibili al sostegno i miglioramenti fondiari per la realizzazione di impianti di fruttiferi. Tra le tipologie di spesa finanziabili rientrano sia gli acquisti delle piante che le opere fondiarie.

4.11) [24.10.16] L'art 14 - pagina 28 - del Bando 4.1.1 riporta: "Sono riconosciute le spese generali alle condizioni e nei limiti fissati rispettivamente nei paragrafi 13.2.2 e 12.4.3 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali. Tra queste vi sono inoltre le parcelle dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'attuazione e/o progettazione degli interventi qualora la spesa sia stata effettivamente sostenuta dal beneficiario. Le suddette prestazioni, laddove previsto da disposizioni legislative, dovranno essere effettuate esclusivamente da tecnici iscritti agli Ordini ed ai Collegi professionali di specifica competenza. In questo caso le relative spese potranno essere ammesse alla liquidazione solo se è riscontrata la corrispondenza tra chi effettua la prestazione professionale (apposizione di timbro dell'ordine professionale di appartenenza) e chi ha emesso la fattura relativa alla prestazione stessa. In conformità a quanto previsto dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, sono ammissibili a finanziamento anche i servizi professionali di tipo interdisciplinare forniti da società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati e sotto la propria personale responsabilità." Dalla lettura parrebbe non riconosciuta, nell'ambito delle suddette spese, ad esempio, la fattura di società, anche di capitali, che si avvalgono al proprio di interno di personale (dipendente ovvero con contratti conformi alle vigenti normative lavoristiche) con i requisiti specifici sopra indicati (architetti, agronomi, etc, iscritti ai propri albi ), ma solo le prestazioni di liberi professioni ovvero di società semplici o associazioni di professionisti i cui soci sarebbero unicamente professionisti iscritti ai relativi albi. Ciò sembrerebbe in palese contrasto preliminarmente con il citato art. 45 comma 2 lettera c) così come richiamata dalle "Disposizioni ATTUATIVE GENERALI per le MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI" di cui al Decreto 38 del 28/07/2016 art. 12.4.3. Non si riscontrano inoltre disposizioni analoghe in altri Bandi equivalenti analizzati seppur sommariamente da altre regioni (PSR Lazio 2014/2020, etc.).

In ottemperanza all'art. 45, comma 2, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed al par. 12.4.3 delle Disposizioni Attuative Generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali, sono ammissibili le spese sostenute per servizi professionali connessi all'attuazione e/o progettazione degli interventi. Tali spese saranno ritenute ammissibili al finanziamento ove sia riscontrato un collegamento diretto fra il soggetto offerente il servizio, il soggetto che effettua la prestazione (es. socio, dipendente, Direttore Tecnico, etc.) e quello che emetterà la relativa fattura. In tal senso, non sono poste limitazioni alle forme giuridiche associative, purché queste abbiano nel proprio oggetto sociale l'attività di progettazione richiesta.
No, nel caso rappresentato non si ravvedono elementi che facciano apparire l'investimento come mera sostituzione. Rimane, tuttavia, fermo il principio secondo il quale le attrezzature proposte a finanziamento per loro, dimensione, caratteristiche tecniche e prezzi devono risultare coerenti e compatibili con le effettive esigenze aziendali e rispondere a condizioni di ragionevolezza e convenienza economica.
No, se il richiedente partecipa direttamente (ovvero in qualità di socio/direttore/dipendente) o indirettamente (coniuge/figlio) alla gestione dell'impresa fornitrice dei beni e/o dei servizi proposti a finanziamento. Rimane comunque esclusa la possibilità di realizzare lavori in economia utilizzando la propria forza lavoro o quella dei propri dipendenti.