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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.1 - Importi ed aliquote di sostegno


(aggiornamento 20.12.2016)

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Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il Reg. (UE) n. 1305/2013, Titolo IV, "PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITA' E SOSTENIBILITA' DELL'AGRICOLTURA" (art. 55 e ss.)
Alla domanda era già stata fornita una risposta, rilevatasi tuttavia incompleta. Le adeguate qualifiche e competenze professionali richieste per beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento, indicate all'art. 11 del Bando, sono quelle previste per i giovani agricoltori che richiedono il premio per il primo insediamento ai sensi della tipologia di intervento 6.1.1. In particolare:
  1. titolo di studio ad indirizzo agrario (Diploma di laurea o laurea in scienze agrarie o forestali o laurea equipollente, diploma di scuola secondaria ad indirizzo agrario);
  2. laurea in medicina veterinaria per le sole aziende ad indirizzo zootecnico;
  3. attestato di partecipazione con profitto ad un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania nell'ambito della Misura 4.16 del POR CAMPANIA 2000/2006 e/o della Misura 111 del PSR 2007-2013.
  4. esercizio dell'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno;
  5. ha sostenuto positivamente l'esame ai sensi della Deliberazione n. 109/2 del 29.07.1988.
In caso di possesso delle condizioni di cui ai punti 4 e 5, i richiedenti dovranno entro i termini previsti per la realizzazione dei progetti finanziati, partecipare con profitto ad uno dei corsi regionali di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore che saranno predisposti ad hoc per i beneficiari.
Al quesito era stata fornita già una risposta. A seguito di approfondimenti, essa viene rettificata in tal modo: La spesa massima ammissibile, calcolata secondo le modalità previste dal Bando, deve essere considerata al netto di IVA, ossia rappresenta l'importo al quale verrà l'aliquota di contributo spettante. Come riportato a pagine 25 del Bando della Tipologia di Intervento 4.1.1, si precisa che "deve essere dimostrato l'effettivo pagamento dell'IVA che, tuttavia, rimane esclusa dalla spesa finanziabile"
1) No. La fattispecie esposta non rientra tra gli investimenti inerenti la fase di produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento che beneficiano della maggiorazione dell'aliquota di finanziamento.
2) No. Depositi, strade, uffici, recinzioni, impianti di illuminazione ed aree di servizio sono considerati in ogni caso investimenti non produttivi.
3) No. I manufatti accessori all'opificio, di cui al punto 1), già ritenuto non produttivo, sono parimenti considerati investimenti non produttivi.
La circostanza è nota. E' in corso di predisposizione un nuovo software con esigenze ridotte per consentire la piena fruibilità dell'applicativo. In ogni caso, nelle more della pubblicazione del nuovo software, gli interessati possono accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al sostegno attraverso i dati riportati nella tabella 01 e 02 allegate al Bando. [20.12.2016] A seguito dell'adozione del DRD n. 88 del 17/11/2016 si rettifica la risposta fornita al quesito al fine di precisare che per la determinazione della potenzialità produttiva aziendale per le aziende richiedenti il sostegno, ai sensi del DRD n. 46 del 12/09/2016, occorre far riferimento esclusivamente all'applicativo Class-CE LITE e alla relativa Nota metodologia, disponibili sulla pagina internet dedicata all'attuazione della tipologia di intervento 4.1.1.
Occorre far riferimento ai Prezzari Regionali vigenti al momento delle presentazione della domanda, come previsto all'art. 11 del Bando.
In relazione al quesito si osserva: l'art. 1 comma 2 d. lgs. 50/2016 statuisce che le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione dei seguenti contratti: a. Appalti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
• Lavori di genio civile di cui all'allegato I
• Lavori di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero.
b. Appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera a.
Nel determinare l'importo di cui alla lettera a) pertanto deve essere considerato il computo metrico relativo alle lavorazioni previste nell'allegato I del codice. Gli appalti dei servizi, se superiori alle soglie di cui alla lettera b) e sovvenzionati secondo le misure sopra dette, soggiacciono al codice solo se sono connessi all'appalto di lavori di cui alla lettera a). L'importo inoltre deve essere evidentemente determinato con riferimento alle voci di spesa poste a base di gara, essendo questo il momento precedente all'acquisizione delle offerte a ribasso, successive proprio all'appalto da aggiudicare ai sensi del nuovo codice.
La calibratrice non rientra tra gli investimenti relativi alla fase di produzione dei prodotti, bensì alla fase successiva, prima lavorazione delle produzioni e, pertanto, è a tutti gli effetti compresa tra gli investimenti tesi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Sono riferite alla fase di produzione dei prodotti del suolo e dell'allevamento le seguenti attrezzature/macchinari:
trattore e/o motocoltivatore; trinciatrice; fresa; rimorchio; macchina irroratrice.
Il silos, ove destinato alla conservazione delle produzioni aziendali, è considerato un investimento teso alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;se invece è utilizzato per la preparazione di insilato destinato all'alimentazione del bestiame aziendale rientra fra gli investimenti relativi alla fase di produzione dei prodotti del suolo e allevamento.
1. Il possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali non rientra tra le condizioni di ammissibilità previste dal bando della presente tipologia di intervento. Tuttavia, come previsto all'art. 11 del bando, per poter beneficiare della maggiorazione dell'aliquota di sostegno, l'impresa richiedente deve essere condotta da un agricoltore di età non superiore a 40 anni (41 anni non ancora compiuti) al momento della presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che risulti essersi insediato per la prima volta in agricoltura nella medesima impresa agricola in qualità di capo azienda nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno.
2. Le condizioni attraverso le quali soddisfare il requisito delle adeguate qualifiche e competenze professionali sono quelle previste per i giovani agricoltori che richiedono il premio per il primo insediamento ai sensi della tipologia di intervento 6.1.1 e sono dettagliatamente descritte nella risposta al quesito n. 6.2.
Sì. Beneficiano di una maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno le imprese richiedenti il sostegno per investimenti relativi alla fase di produzione a valere sulla tipologia di intervento 4.1.1 e 4.1.2, che ai sensi del PSR Campania 2014-2020 hanno attivato operazioni nell'ambito della M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali ed M11 – Agricoltura biologica.
1) L'annata agraria considera il periodo intercorrente dal 1 Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo, Per il calcolo della potenzialità produttiva aziendale delle domande di sostegno da presentare ai sensi del Decreto del 12/09/2016 n. 46 si deve considerare il periodo dal 1 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016.
2-3) Ai fini del calcolo sono valorizzate esclusivamente le semine realizzate durante l'annata agraria di riferimento (1 Novembre 2015 - 31 Ottobre 2016). Si precisa che sula pagina internet dedicata all'attuazione della tipologia di intervento 4.1.1., nella sezione calcolo del Prodotto Standard aziendale, è disponibile il documento " Nota metodologica per l'utilizzo dell'applicativo CLASS-CE Lite", che esplicita queste ed altre evenienze riferibili al calcolo della potenzialità produttiva aziendale.
[20.12.2016] A seguito di approfondimenti ed in considerazione delle indicazioni riportate nella domanda di sostegno predisposta da AgEA si rende necessario rettificare le risposte fornite in data 22.11.2016 e precisare che le produzioni che potranno essere valorizzate ai fini del PS aziendale sono quelle riportare nel Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale aggiornato alla data di presentazione della domanda di sostegno