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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.1.1 - Limitazioni specifiche


(aggiornamento 08.11.2016)

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9.1) [18.10.16] In riferimento alle costruzioni/ristrutturazioni è richiesto che le stesse debbano già essere provviste di tutte le autorizzazioni necessarie all'immediato avvio dei lavori. Si chiede di conoscere se è necessario produrre in sede di presentazione dell'istanza anche il provvedimento di autorizzazione sismica specificando le problematiche di carattere tecnico/economico relative al rilascio del predetto provvedimento:
a. Il provvedimento di autorizzazione sismica deve essere prodotto per legge prima dell'inizio dei lavori strutturali, pertanto la sua assenza non inficia in alcun modo l'immediato inizio dei lavori non strutturali (sbancamenti, scavi, sistemazioni esterne ecc.);
b. Il provvedimento di autorizzazione sismica a differenza di altri pareri necessari alla realizzazione dell'investimento non può influire sulla fattibilità o meno dell'intervento poiché può al massimo determinare una variazione strutturale per la verifica della struttura (aggiunta di qualche pilastro, setto o trave);
c. La richiesta del provvedimento di autorizzazione sismica comporterebbe un esborso economico di non poco rilievo (indagini geologiche, nomina del collaudatore ed oneri istruttori) da parte delle ditte senza avere la certezza di realizzare o meno l'investimento poiché la reale fattibilità del progetto risulta strettamente connessa alla ammissione a finanziamento;
d. Sono in corso di definizione le nuove NTC da parte del Ministero che andranno a sostituire le NTC 2008 attualmente in vigore. La pubblicazione delle nuove NTC è prevista per la fine dell'anno corrente, pertanto il provvedimento di autorizzazione sismica rilasciato con le NTC 2008 potrebbe comportare la creazione di strutture non più verificate in base alla nuove NTC sebbene le stesse vengano effettivamente realizzate nel periodo di vigenza delle nuove norme tecniche (l'inizio dei lavori relativi alle nuove strutture, considerati i tempi di ricezione e di istruttoria delle istanze, non appare probabile prima di marzo‐aprile 2017).
Alla luce di quanto sopra il sottoscritto ritiene che sia molto più corretto richiedere (come del resto è avvenuto per tutte le passate programmazioni) tra le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento solo quelle di carattere urbanistico/ambientale e che sono racchiuse nel rilascio del Permesso di Costruire da parte dell'UTC.

Il progetto di investimento proposto al finanziamento deve essere esecutivo, corredato dalle autorizzazioni e dagli elaborati previsti dalle norme di legge che disciplinano la materia, con la sola esclusione dell'autorizzazione sismica e del provvedimento della valutazione ambientale, i quali, tuttavia, debbono essere richiesti prima della presentazione della domanda di sostegno. Le richieste debbono essere formulate agli organi competenti e allegate alla domanda di sostegno. In ogni caso non potranno essere valutate domande di pagamento in assenza di provvedimenti perfezionati in relazione alle suddette richieste. Restano in ogni caso fermi i tempi di realizzazione dell'investimento.
La dimensione indicata è quella riferita al punto vendita. In tal senso, sono comprese sia le aree destinate al deposito e alla conservazione dei prodotti offerti, che i servizi igienici. I punti vendita, al pari di tutti gli altri edifici interessati dal finanziamento, devo essere "fabbricati agricoli" e ricadere tutti totalmente all'interno dell'azienda agricola (su particelle inserite nel fascicolo aziendale) ed essere chiaramente connessi alle attività produttive aziendali per quanto riguarda sia i prodotti posti in vendita, che la loro ubicazione, come disposto all'art. 17, punto 5, del Bando.
Il limite previsto dal Bando relativo alla potenza delle trattrici e delle macchine agricole è stato individuato allo scopo di evitare un sovradimensionamento della meccanizzazione rispetto alle effettive esigenze aziendali, stante la specifica attenzione posta dalla Commissione Europea sull'eccessivo ricorso all'acquisto di macchine agricole. Come previsto all'art. 17, punto 7, del Bando, le aziende che necessitano di esigenze superiori devono opportunamente giustificarle sia sotto il profilo funzionale che economico. Tuttavia, le informazioni fornite nel quesito per giustificarne l'acquisto risultano insufficienti.