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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 4.4.2
Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario


(aggiornamento 13.09.2017)

In merito all'acceso alla tipologia di intervento, come è esplicitato nel bando, possono effettuare domanda di sostegno gli agricoltori singoli e associati, nelle forme associative giuridicamente riconosciute. Tale condizione non è ammessa per i proprietari fondiari privati. Ciò determina che non sono considerati beneficiari ammissibili Associazioni di agricoltori (sia dotate di una propria soggettività giuridica che priva, come ad esempio le ATS), nei quali siano presenti soci del tipo "proprietari fondiari privati".

In merito ai primi tre quesiti, si deve ritenere che l'ATS sia il soggetto unico oggetto del beneficio, tant'è che nel bando è richiesto un "atto costitutivo dell'associazione temporanea dal quale si evinca il soggetto capofila, munito di mandato collettivo di rappresentanza, i soggetti mandanti, i ruoli e le azioni di ogni mandante all'interno del raggruppamento e con riferimento al progetto. Pertanto il tecnico progettista, il progetto e la ditta che eseguirà i lavori, dovranno essere unici per tutta l'ATS, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal par. 13.2.2 delle Disposizioni generali vigenti. Inoltre per quanto riguarda il computo metrico si riporta quanto declinato dal bando al punto n) del progetto esecutivo: "computo metrico estimativo analitico con riferimento agli interventi indicati da ciascuna azione e con voci e costi desunti dai vigenti Prezzari. In caso di associazione e per interventi svolti su particelle di associati diversi il computo metrico dovrà essere redatto in modo tale da rendere evidente gli interventi realizzati da ogni singolo associato".

In merito al punto 4) Si richiama quanto indicato al primo paragrafo subito successivo alle tabelle relative ai criteri di selezione. "Qualora il progetto implichi interventi su più di una particella l'attribuzione del punteggio sarà effettuata positivamente solo qualora ognuna delle particelle presenti il requisito espresso nella specifica "declaratoria e modalità di attribuzione". Pertanto, la presenza di una o più particelle che non soddisfano il requisito determina la non attribuzione del punteggio per lo specifico criterio di selezione per l'intero progetto.

In merito al punto 5) Si richiama quanto indicato nella "declaratoria e modalità di attribuzione" del principio di selezione "costo dell'investimento rapportato all'ampiezza dell'area interessata": "Il punteggio è attribuito dividendo il costo totale dell'investimento ammesso in fase di istruttoria per la superficie ammessa dell'area di intervento (area della/e particelle interessata/e) espressa in ettari." Quindi non è la superficie delle singole aziende o dell'associazione, ma la superficie delle particelle interessate dagli interventi.

In merito ai primi tre quesiti, si deve ritenere che l’ATS sia il soggetto unico oggetto del beneficio, tant’è che nel bando è richiesto un “atto costitutivo dell’associazione temporanea dal quale si evinca il soggetto capofila, munito di mandato collettivo di rappresentanza, i soggetti mandanti, i ruoli e le azioni di ogni mandante all’interno del raggruppamento e con riferimento al progetto. Pertanto il tecnico progettista, il progetto e la ditta che eseguirà i lavori, dovranno essere unici per tutta l’ATS, fermo restando il rispetto di quanto disposto dal par. 13.2.2 delle Disposizioni generali vigenti. Inoltre per quanto riguarda il computo metrico si riporta quanto declinato dal bando al punto n) del progetto esecutivo: “computo metrico estimativo analitico con riferimento agli interventi indicati da ciascuna azione e con voci e costi desunti dai vigenti Prezzari. In caso di associazione e per interventi svolti su particelle di associati diversi il computo metrico dovrà essere redatto in modo tale da rendere evidente gli interventi realizzati da ogni singolo associato”.

In merito al quesito se aziende localizzate, ad esempio, a Furore e a Minori possano considerarsi appartenenti allo stesso versante geomorfologico e paesaggistico, si ritiene di dover mettere in evidenza che il livello cartografico di progetto è di grande dettaglio (1:5.000), che il versante, geomorfologicamente, è la zona che si estende dalla vetta alla falda di una collina o montagna dove agiscono flussi idrici ed erosivi senza soluzione di continuità. I comuni indicati rientrano piuttosto in una unità di paesaggio che, a livello di scala cartografica di riconoscimento (1:100.000), è ritenuta appartenere alla dorsale dei rilievi carbonatici dei Monti Lattari, che è un complesso articolato di versanti e aree di raccordo, più o meno pianeggianti, con diverse tipologie pedologiche. Pertanto, i suddetti comuni non possono ritenersi appartenenti a un unico versante nel senso sopra indicato ma a due unità morfologiche differenti.

I proprietari fondiari privati che hanno concesso il proprio fondo in affitto non possono effettuare domanda in quanto non ne possiedono la disponibilità. Per contro l’affittuario potrà effettuare domanda in quanto ha sia un titolo di possesso e sia la disponibilità fermo restando che dovrà allegare il modello 1B “Autorizzazione del/i proprietario/i alla realizzazione dell’investimento.”

I costi esplicitati nella sezione "OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - codice lavori 07" relativi alle opere 07 015, 07 016, 07 025, 07 026 del "Prezzario per le opere di miglioramento fondiario", introdotti con DRD n. 71 del 27.03.2017 dell'AdG, essendo comprensivi di ogni e qualsiasi onere e magistero, comprendono sia l'operazione di rimozione della sezione di opera che va ripristinata che il successivo ripristino.
Si tratta di opere di evidente differenza qualiquantitativa. Infatti, a fronte di una sistemazione idraulico agraria (dove non si prevono «smaltimenti») nel PLP si specificano che sono "opere murarie, intonaci, pitture e pavimenti" con mattoni pieni (E.08.20.20a) e forati (E.08.20.20b) con costi che prevedono due livelli di operai, l'acquisto degli stessi mattoni a un costo non equiparabile con il pietrame per i terrazzi agricoli, la presenza di una gru a torre ad azionamento elettrico con altezza di 43 metri e braccio di 42 portata 2.600 kg. Per la redazione dei costi delle opere su citate del POMF gli uffici regionali hanno effettuato un'analisi sui progetti presentati nella Misura 216 azione b) del PSR 2007-2013, nonché sulle offerte economiche delle ditte che hanno realizzato i lavori per suddetta Misura, e al fine di favorire condizioni di trasparenza indispensabili per superare eventuali comportamenti illeciti, confermiamo le voci e i costi del POMF.
Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio del criterio di selezione "Associazione di imprese" (sia dotate di una propria soggettività giuridica che priva, come ad esempio le ATS), la cui verifica è effettuata attraverso l'esibizione di documentazione probante da parte del richiedente, si chiarisce che il punteggio potrà attribuirsi solo per le forme associative già costituite con atto formale al momento della Domanda di Sostegno.
Le «Zone di grande pregio naturale definite dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020», sono quelle richiamate nella Decisione della Commissione Europea PM: cp D(2011) 934812 del 09/08/2011. L'elenco dei territori comunali interessanti interamente dalle aree succitate (AVN) è:
1) per l'area AVN Penisola Sorrentina-Amalfitana: Agerola; Amalfi; Angri; Atrani; Baronissi; Casola di Napoli; Cetara; Conca dei Marini; Corbara; Fisciano; Furore; Gragnano; Lettere; Maiori; Massa Lubrense; Mercato Sanseverino; Meta di Sorrento; Minori; Nocera Inferiore; Nocera Superiore; Pagani; Pellezzano; Piano di Sorrento; Pimonte; Positano; Praiano; Ravello; Roccapiemonte; Santa Maria la Carità; Sant'Agnello; Sant'Antonio Abate; Sant'Egidio del Monte Albino; Scala; Sorrento; Tramonti; Vico Equense; Vietri sul Mare.
2) per l'area AVN delle Isole del Golfo di Napoli: Forio; Ischia; Lacco Ameno; Anacapri; Barano d'Ischia; Capri; Casamicciola Terme; Serrara Fontana; Procida.
1) Per gli interventi b) "fasce tampone" e c) "siepi, filari e boschetti" la costituzione di una ATS/ATI presuppone che il progetto presentato dall'associazione sia a carattere collettivo e comprenda tutti o parte i terreni agricoli degli associati in modo che le fasce tampone o le siepi o i filari o i boschetti che si realizzeranno siano condivisi funzionalmente. Pertanto è necessaria una contiguità dei terreni tra gli agricoltori associati, contiguità che dovrà essere di totale o parziale presenza di confini comuni.
2) Per l'intervento a) "terrazzamenti e ciglionamenti" è necessaria una contiguità territoriale: le aziende possono anche non essere direttamente confinanti ma in tal caso il versante è l'elemento geomorfologico/paesaggistico da considerare in modo che il progetto presentato dall'associazione agisca entro un'area con flussi idrici ed erosivi senza soluzione di continuità.

La declaratoria del principio di selezione 2 «caratteristiche aziendali/territoriali» descrizione «Aree svantaggiate» attualmente esclude l’attribuzione del punteggio i proprietari privati fondiari, in quanto l’individuazione del regime comunitario delle zone svantaggiate è finalizzato a incentivare le attività agricole e migliorare il reddito degli agricoltori, preservando le attività del settore primario a presidio del territorio e per fermare lo spopolamento.

come riportato alla voce 07 026 del Prezziario delle Opere di miglioramento fondiario sezione, canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, "i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento". Pertanto, qualora la canaletta è eseguita lungo l'appezzamento e non abbia una o ambedue le pareti laterali costituite da terrazzo o da ciglione, considerati quindi come sottointerventi a1, a2, a3 e/o a4, e muri di contenimento con i propri importi di costo previsti dal prezziario su citato, allora le pareti laterali sono computate interamente come costo del sottointervento a7 e quindi nella spesa massima prevista del 30%.

Per quanto attiene la procedura preliminare di Valutazione di Incidenza (articolo 5 del regolamento 1/2010) a cui sono sottoposti gli interventi di creazione e/o ampliamento degli interventi b) "fasce tampone" c) "siepi, filari, boschetti", tenuto conto del parere espresso dalla UOD "Valutazioni ambientali" con nota n. 536085 del 4 agosto 2017, in risposta alla nota dell'AdG n. 513885 del 26 luglio 2017, il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato, può trasmettere all'ufficio competente (UOD Valutazioni Ambientali oppure autorità competente a livello comunale) sotto la propria esclusiva responsabilità, una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, nella quale esprimerà che gli interventi proposti ricadono nell'art. 3 comma 1 lettera i) quarto trattino del regolamento regionale 1/2010 poiché essi non interrompono la connettività ecologica del territorio, né determinano l'interclusione di spazi naturali e che pertanto gli stessi non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze negative significative sul sito o sui siti della rete Natura 2000 interessati o su una della specie tutelate di cui agli allegati II e IV della Direttiva.

Tale dichiarazione deve essere supportata da una relazione tecnica, ai sensi della D.G.R. n. 167 del 31/03/2015 - linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione di incidenza in Regione Campania. In tale relazione va dimostrato che non si determinano interruzioni della connettività ecologica e non si creano spazi interclusi (si veda ad esempio: Battisti, 2004 "Frammentazione ambientale connettività reti ecologiche").

Tale trasmissione potrà essere inserita all'interno dell'elenco di cui all'Allegato A «Autorizzazioni, pareri e nulla osta» previsto per il bando della T.I. 4.4.2, con gli estremi della comunicazione agli Uffici competenti su indicati riportando in breve le motivazioni della non necessaria procedura di preliminare di V.I. La dichiarazione e la relazione dovrà essere allegata alla documentazione della Domanda di Sostegno.

Il computo metrico dovrà riportare la quota parte del terrazzamento subtipo B necessario per le esigenze statiche e/o di completamento indicate, e la restante quota parte di terrazzamento subtipo A, con i relativi costi espressi nel Prezziario delle Opere di miglioramento fondiario, fermo restando le verifiche di quanto dichiarato effettuate durante i controlli in fase di istruttoria previsti dal par. 18 del bando e i controlli successivi per eventuali stati di avanzamento nonché il collaudo finale.

Ai sensi dell'art. 1102 del c.c., si ritiene opportuna la sola dichiarazione di assenso dei comproprietari, di cui all'allegato 1a del bando - Autorizzazione del/i comproprietario/i e del coniuge in comunione legale alla realizzazione degli interventi. Pertanto non è necessario dare seguito a un contratto di affitto.

Il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche (PROP) è considerato come riferimento generale di base nell'esecuzione di opere pubbliche sul territorio della Regione Campania e si riferisce alla realizzazione di lavori con normali difficoltà di cantiere. Pertanto riferendosi a soggetti pubblici il bando, doverosamente, ne ammette la priorità. Per il soggetto privato la priorità è data al Prezzario per le opere di miglioramento fondiario (POMF), non sussistendo per il privato la qualità di lavoro pubblico ma di opere di miglioramento fondiario. Qualora l'opera non sia contemplata nel POMF si può attingere al PROP se disponibile adeguata voce. Qualora neppure questo ultimo Prezziario disponga della adeguata voce allora si applicata quanto previsto dalle Disposizioni generali par. 13.2.2.1. (DRD n. 6 del 09-06-2017) ovvero: «Per opere non previste nei prezzari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi.»

Non è escluso che il materiale possa essere acquistato da ditta diversa da quella che svolgerà i lavori di messa in opera, ma ciò dovrà avvenire nel rispetto di quanto espresso dal par. 13.2.2.1. delle “Disposizioni Generali per l'attuazione delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali (DRD n. 31 del 14.07.2017): “Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto non ricada nell’ambito di applicazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all’acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull’esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive.”

La check list è scaricabile (in formato pdf) dalla pagina dedicata alla tipologia di intervento, e in particolare nel box BANDO, all’interno del portale regionale dell’agricoltura sulla pagina della tipologia 442

Non è ritenuto ammissibile un progetto che abbia la mera dichiarazione di inoltro di richiesta agli uffici competenti. Pertanto suddetto parere deve essere consegnato al momento della presentazione della domanda di sostegno. Ciò in quanto è condizione di ammissibilità, stabilito in scheda di misura approvata dalla Commissione europea, che il progetto possieda tutti i titoli abilitativi richiesti. Le condizioni di ammissibilità sono i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno (rilascio informatico). Pertanto, allegare anche solo la comunicazione di richiesta al soggetto competente senza il riscontro che genera il "titolo abilitativo" determina la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Si conferma la necessità della presenza del deposito/autorizzazione sismica tra i titoli abilitativi richiesti per accedere alla 4.4.2, e che la valutazione interpretativa prospettata, per competenza e professionalità, è inscritta presso le UOD provinciali del Genio civile. Pertanto, come indicato dalla circolare n. 506423 del 03-07-2012 dell’ex Coordinatore Lavori Pubblici, potrebbe essere presentata al Genio civile competente per territorio una relazione tecnica che dimostri, in ragione dell'esiguità dell'opera e dell'inesistenza di rischi per la pubblica e privata incolumità, che l’autorizzazione non è richiesta ai sensi dell'art.83 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., una relazione adeguatamente argomentata, fornendo i dati di fatto e le valutazioni elaborate (quali la distanza da siti frequentati da persone o interessati dalla presenza di manufatti, ecc.) che sono necessari per valutare la correttezza delle conclusioni a cui perviene. In caso di accoglimento favorevole della suddetta relazione, potrà inserire gli estremi della comunicazione ricevuta dagli Uffici competenti, e le motivazioni della non necessaria autorizzazione sismica, all’interno dell’elenco di cui all’Allegato A «Autorizzazioni, pareri e nulla osta» previsto per il bando della 4.4.2.

Come nella precedente programmazione, è richiesto un piano di manutenzione che va redatto con la specificazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie da utilizzare nonché delle fonti finanziarie. Un esempio (per i terrazzamenti):

  1. Interventi tecnici: pulizia terrazzi (sfalci e/o decespugliamenti) / pulizia canalette acqua (sfalci e/o decespugliamenti) / manutenzione muretti / manutenzione canalette acqua / manutenzione piste di accesso / ecc.
  2. Manutenzione e gestione effettuata da: personale aziendale / imprese esterne
  3. Mezzi tecnici: utilizzo di mezzi tecnici necessari per lo svolgimento degli interventi tecnici esplicitati
  4. Risorse finanziarie: stima dei costi calcolata sulla base degli interventi tecnici esplicitati; fonti finanziarie.

Nel caso di enti pubblici si applica quanto disposto dall'art. 18 comma 2 del Regolamento Regionale 11 febbraio 2010, n. 4, che così recita: "Per appalti di lavori pubblici è consentito effettuare la denuncia dei lavori omettendo l'indicazione del costruttore nelle more del completamento delle procedure di scelta del contraente. Il settore provinciale del Genio civile effettua le attività istruttorie di competenza e, in caso di esito positivo, il dirigente emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero "deposito sismico", alla comunicazione del nominativo del costruttore e, se prevista, alla denuncia dei lavori da questi dovuta." Pertanto l'Ente è esonerato dall'obbligo di allegare l'autorizzazione sismica ma non di allegare, alla domanda di sostegno, il provvedimento con il quale si subordina il rilascio della "autorizzazione sismica", ovvero "deposito sismico", provvedimento emesso dal Genio civile competente territorialmente.

Il bando prevede che "la documentazione tecnica presentata presso altri Enti per ottenere pareri, nulla osta e autorizzazioni deve essere riproposta, in copia conforme, allegata alla Domanda di sostegno". Solo nel caso che il medesimo elaborato tecnico è stato sottoposto integralmente a più e diversi enti ai fini dell'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni, si può valutare se, dopo inserimento in almeno una delle voci previste dalla sezione "documentazione" della domanda di sostegno, produrre una autodichiarazione che, comunque allegata a ognuno dei diversi pareri, nulla osta e autorizzazioni, indichi dove è stato realizzato l'upload dell'elaborato tecnico e per quali pareri, nulla osta e autorizzazioni è stata prodotta ed è quindi valido.

Ai fini dell'applicazione del bando della T.I. 4.4.2, si intende per ripristino l'intervento realizzato laddove sono riconoscibili elementi strutturali di un terrazzamento/ciglionamento preesistente. Per contro, l'ampliamento è l'intervento realizzato laddove non sono riconoscibili elementi strutturali di un terrazzamento/ciglionamento preesistente. L'ampliamento non è realizzabile se almeno il 51% della spesa ammessa non è destinata a interventi di ripristino. Inoltre, a prescindere dai due tipi di interventi su indicati, il subtipo A si realizza con più del 50% della pietra locale recuperata in loco mentre il subtipo B si realizza con più del 50% della pietra locale recuperata in altrove, da calcolarsi sul volume totale del manufatto ripristinato/ampliato. Inoltre l'ampliamento è la continuazione del ripristino effettuato e realizzarlo in altra parte della particella, ancorché prossima all'esistente ripristinato o come ampliamento di un altro terrazzo che tuttavia non è stato ripristinato, determinerebbe un ex novo che non è ammissibile.

La documentazione fotografica, presente nel progetto insieme agli elaborati cartografici, consente la valutazione di quanto su indicato, successivamente verificata in fase di sopralluogo previsto dal bando (par. 18 “COMUNICAZIONI E CONTROLLI - CONTROLLI AMMINISTRATIVI IN FASE DI ISTRUTTORIA – VISITE AZIENDALI”).

È opportuno che i computi metrici siano redatti in modo da rendere distinguibile la sezione "ripristino" da quella "ampliamento" (se quest'ultima è presente, così come dovrebbe avvenire per i sottointerventi a5-a8, nonché per gli interventi di ingegneria naturalistica), così da consentire di riconoscere e verificare con immediatezza le percentuali di spesa previste dal bando (par. 5. “DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - REQUISITI MINIMI TECNICI”).

Rispetto al quesito 1) da Lei posto, il bando della T.I. 4.4.2 non esclude l'utilizzo simultaneo delle voci subtipo A e subtipo B in quanto, ad esempio, si potrebbe avere un computo metrico con una sezione “ripristino” realizzato con il subtipo A e una sezione “ampliamento” realizzata con subtipo B, in quanto si potrebbero avere sul fondo le pietre sufficienti per realizzare il ripristino ma non per effettuare l'ampliamento cosa che renderebbe necessario il subtipo B. Il computo metrico dovrebbe tuttavia riportarlo chiaramente, fermo restando quanto affermato al punto 2). La voce di costo del Prezziario delle Opere di Miglioramento Fondiario, introdotte con DRD n. 71 del 27.03.2017, verrà utilizzata in concordanza con il subtipo, come indicato del bando, che si è scelto di utilizzare.

Rispetto al quesito 2) da Lei posto, si conferma che nell'intervento di ripristino, come definito al punto 1), rientrano anche l'insieme delle lavorazioni necessarie a ricostruire un muro in parte crollato con sezione di progetto diversa e aumentata ai fini dell'adeguamento alla normativa antisismica. Inoltre l'eventuale ampliamento deve essere coerente con la tipologia di sottointervento attuata nel ripristino, ovvero se attuato un ripristino con a1 l'ampliamento non potrà essere a4 o viceversa, sempre quindi rispettando gli elementi strutturali del terrazzamento/ciglionamento preesistente.

Come riportato alla voce 07 026 del Prezziario delle Opere di miglioramento fondiario sezione, canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, “i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento”. Pertanto, qualora la canaletta è eseguita lungo l’appezzamento e non abbia una o ambedue le pareti laterali costituite da terrazzo o da ciglione, considerati quindi come sottointerventi a1, a2, a3 e/o a4, e muri di contenimento con i propri importi di costo previsti dal prezziario su citato, allora le pareti laterali sono computate interamente come costo del sottointervento a7 e quindi nella spesa massima prevista del 30%