psr logo

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia di intervento 7.4.1
Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale


(aggiornamento 06.09.2017)

Sì, tali Enti pubblici rientrano tra i possibili beneficiari, per "estensione" di quanto previsto dal punto d) del Bando.
Sì è possibile. Ciascun Ente, può concorrere - sia in forma singola che in forma associata - una sola volta, per ognuna delle tipologie di servizio del presente Bando (socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-culturale). È indifferente che sia o meno il capofila.

NO. Gli atti costitutivi della forma associativa (per esempio la convenzione) devono specificare, tra l'altro:

  • L'Ente capofila e l'autorizzazione ad esso a presentare domanda di sostegno; (cfr. art. 13 punto 4 del Bando);
  • La nomina del Responsabile del Procedimento; (cfr. art. 13 punto 4 del Bando);
  • L'intervento oggetto del beneficio;
  • L'oggetto del servizio da erogare;
  • I compiti e gli oneri dei singoli associati nei riguardi dell'intervento e del servizio da erogare;
  • La modalità di gestione del servizio;
  • La durata della forma associativa (compatibile con l'erogazione del servizio che deve essere garantita per almeno i 5 anni successivi alla conclusione dell'intervento).

No. Non è possibile.

Le forme associative previste dal Bando sono quelle di cui al Testo Unico degli EE. LL. 267/2000 dall'art. 30 all' art. 35.

Sì. L'Ambito può presentare domanda facendo, però, attenzione a specificare che l'intervento per il quale si richiede il sostegno riguarda esclusivamente Comuni in aree C o D appartenenti all'Ambito stesso e i servizi erogati saranno a favore di questi ultimi.

Tuttavia sarà sempre possibile, successivamente alla realizzazione dell'intervento, offrire i servizi anche agli altri Comuni dell'ambito (anche ricadenti in area A o B).

No, non è possibile. Gli Enti Beneficiari devono essere esclusivamente quelli riportati al punto 6 del Bando:

  • a. Comune;
  • b. Azienda sanitaria;
  • c. Azienda Ospedaliera;
  • d. Altri Enti sanitari;
  • e. Associazione tra 2 o più Enti elencati alle precedenti lettere.

No, non è possibile. Gli Enti che richiedono il contributo devono essere esclusivamente Comuni che ricadono in Area C o D.

Tuttavia sarà sempre possibile, successivamente alla realizzazione dell'intervento, offrire i servizi anche ad altri Comuni, indipendentemente dall'area rurale di appartenenza.

Sì. L'ASL uò presentare più domande di sostegno. Una per ciascun distretto sanitario.

A tal proposito si riporta quanto citato nel Bando al punto 8 (ALTRE CONDIZIONI PRECLUSIVE LA CONCESSIONE): "Le Asl possono concorrere - sia in forma singola che in forma associata - una sola volta, per ciascun Distretto Sanitario, per ognuna delle tipologie di servizio del presente Bando (socio-sanitario, socio-assistenziale o socio-culturale)".

No. I Comuni non devono essere necessariamente limitrofi e nel Bando non sono state previste altre restrizioni territoriali.

È ovvio che l'intervento dovrà riguardare un servizio (socio sanitario, socio culturale o socio assistenziale) che sarà erogato ad una platea funzionalmente definita e dovrà essere esplicito che ne avranno beneficio i cittadini dei territori coinvolti. Di questo - in uno con le modalità di erogazione del servizio - sarà dato conto nella scheda esplicativa allegata alla domanda di cui al punto 18 dell'art. 13 del Bando.

Altrimenti, l'associazione apparirebbe "fittizia" e meramente volta all'ottenimento dei punteggi previsti dal Bando.

Il Bando non prevede un obbligo. Risulta necessario che i Comuni in forma associata alleghino alla domanda di sostegno la "dichiarazione del responsabile della ASL di competenza (parere del competente servizio ASL circa il possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici e la compatibilità con il fabbisogno, rilasciato ai sensi della DGR 3958/01 e DGR 7301/01 per l'autorizzazione alla realizzazione) da cui si evinca che l'intervento sia conforme a quanto pianificato dai seguenti decreti:

  • Decreto del Commissario ad Acta n. 33 del 17/05/2016 "Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015" BURC 32/2016 e ss. mm. ii.
  • Decreto del Commissario ad Acta n. 99 del 22/9/2016 "Piano Regionale di programmazione rete assistenza territoriale 2016/2018" BURC 63/2016 e ss. mm. ii.
  • Decreto del Commissario ad Acta n. 14 dell'1/3/2017 "Programmi Operativi 2016/2018" BURC 22/2017 e ss. mm. ii." (cfr. art. 13 del Bando)

No. L'ambito territoriale è già in sé una delle forme associative previste dal TUEL, in particolare quella prevista dall'art. 33 del 267/2000.

Pertanto all'ambito che partecipa al Bando (offrendo servizi a tutti o parte dei Comuni di area C o D che ne fanno parte) saranno attribuiti, per il Principio di selezione n. 1 del Bando, tanti punti per quanti sono i Comuni che beneficeranno del servizio.

No. La comunità montana non è inclusa tra gli Enti beneficiari della Misura. Il bando (cfr. art. 6) è riservato ai seguenti Enti pubblici, in forma singola o associata:

  • a. Comune;
  • b. Azienda sanitaria;
  • c. Azienda Ospedaliera;
  • d. Altri Enti sanitari;
  • e. Associazione tra 2 o più Enti elencati alle precedenti lettere.

Sì, è consentito ai sensi dell'art. 8 del Bando che recita: "…Ciascun Ente, può concorrere - sia in forma singola che in forma associata - una sola volta, per ognuna delle tipologie di servizio del presente Bando (socio-sanitario, socio-assistenziale o socio-culturale)."

Il Bando invece non consente ad un Ente di presentare più domande (in forma singola o associata) per la stessa tipologia di Servizio.

NO. Considerato che l'autorizzazione sismica può essere richiesta solo dopo che siano stati individuati il Direttore dei Lavori, il Collaudatore e l'impresa esecutrice, e che la gara per l'individuazione dell'impresa esecutrice non può essere bandita prima che la stazione appaltante abbia avuto la certezza del finanziamento, la mancanza dell'autorizzazione sismica non può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno. Analogamente dicasi per il così detto "parere preventivo" ai fini sismici di cui all'art.18 comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2010, che può essere richiesto, dalla stazione appaltante, nelle more dell'individuazione dell'impresa esecutrice. Neanche la mancanza di tale parere può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno, visto che il rilascio di detto parere necessita comunque dell'individuazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, figure che potrebbero non essere scelte nel novero dei dipendenti della stazione appaltante e dunque (se la stazione appaltante non ha la possibilità di fondare su proprie risorse di bilancio) vanno scelte con procedura "esterna" che può essere avviata solo dopo aver acquisito la certezza del finanziamento.

Alla domanda di sostegno dovrà essere allegata la "dichiarazione del responsabile della ASL di competenza (parere del competente servizio ASL circa il possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici e la compatibilità con il fabbisogno, rilasciato ai sensi della DGR 3958/01 e DGR 7301/01 per l'autorizzazione alla realizzazione) da cui si evinca che l'intervento sia conforme a quanto pianificato dai seguenti decreti:

  • Decreto del Commissario ad Acta n. 33 del 17/05/2016 "Piano Regionale di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015" BURC 32/2016 e ss. mm. ii.
  • Decreto del Commissario ad Acta n. 99 del 22/9/2016 "Piano Regionale di programmazione rete assistenza territoriale 2016/2018" BURC 63/2016 e ss. mm. ii.
  • Decreto del Commissario ad Acta n. 14 dell'1/3/2017 "Programmi Operativi 2016/2018" BURC 22/2017 e ss. mm. ii." (cfr. art. 13 del Bando)

Nel caso di partecipazione di Enti in forma associata, in analogia a quanto disposto per la Misura 16 al paragrafo 21.1.1 "Fascicolo Aziendale" delle Disposizioni Generali, è necessario che l'Ente capofila, provveda attraverso i soggetti abilitati di cui al par. 8.1.2 delle Disposizioni Generali, ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale semplificato" tutti gli Enti appartenenti all'Associazione. L'Ente capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare il documento probante l'Associazione (Convenzione, ecc.) al soggetto accreditato per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo semplificato che su tale base dovrà provvedere a:

  • inserire nel "fascicolo semplificato" del soggetto capofila il documento che prova la tipologia di Associazione e la delega degli Enti associati al soggetto capofila stesso;
  • associare al "fascicolo semplificato" del soggetto capofila i fascicoli semplificati degli Enti associati

No. Devono presentare 2 domande di sostegno distinte, da parte dei Comuni in forma associata, ciascuna riferita all'intervento per il quale si chiede il finanziamento (una per il socio assistenziale e l'altra per il socio culturale).

Ogni domanda sarà corredata dagli atti amministrativi e progettuali riferiti all' intervento per il quale si chiede il sostegno.

Sarà allegata alla Domanda di sostegno lo Statuto dell'Unione di Comuni. Sarà l'Unione stessa tramite il Presidente a presentare la domanda. Inoltre va allegato il Provvedimento dell'Unione dei Comuni con cui si nomina il RUP.

Se dell'Unione fanno parte anche Comuni non di area C e D - con atto deliberativo dell'Unione - si indicherà che il servizio sarà reso esclusivamente ai Comuni dell'Unione in area C e/o D.

Sentita la competente Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, si precisa che il verbale da allegare non ha valore autorizzativo ma lo stesso deve riportare una valutazione sul progetto – oltre che relativamente alla coerenza con il Piano Sociale di Zona – anche sulla rispondenza dello stesso progetto con i requisiti di cui al catalogo regionale dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari.

Pertanto, detta verifica non deve necessariamente riguardare tutti gli elementi oggetto di successiva autorizzazione /accreditamento, ma solo quelli valutabili sul progetto.

No, non è possibile. Non sarebbe rispettata la condizione di ammissibilità riportata nel Bando che prevede il finanziamento di interventi riferiti a "infrastrutture su piccola scala", come definite dal combinato disposto del Regolamento UE n. 1305/2013 (art.20, comma 1) e della "scheda di misura" del PSR (par. 8.2.7.3.5.11), che definisce la dimensione economica dei progetti di "infrastrutture su piccola scala", ovvero:

  • 500.000,00 euro per interventi su edifici esistenti (anche da ampliare) per l'erogazione di servizi socio-assistenziali o socio-sanitari;
  • 200.000,00 euro per interventi su edifici esistenti (anche da ampliare) per l'erogazione di servizi socio-culturali.

No. La condizione di ammissibilità prevede che l'intervento sia conforme al piano di sviluppo locale solo ove tale piano esista. A tal proposito l'art. 13 del Bando prevede di allegare alla domanda di sostegno: "Copia del piano di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base interessati dall'intervento o dichiarazione sostitutiva resa dal RUP attestante l'inesistenza dello stesso".

Si deve far riferimento alla media ponderata con le aree, la quale rappresenta la densità media dell'intero territorio interessato, ovvero la densità calcolabile dividendo la somma degli abitanti di tutti i territori per la somma delle rispettive aree.

Nel caso di partecipazione del Distretto ASL si calcolerà la densità media ponderata facendo riferimento ai Comuni del Distretto serviti che sono in area C o D del PSR.

NO, sono finanziabili anche le strutture in cui saranno erogate prestazioni sanitarie per le quali può essere richiesto il pagamento del ticket.

Nel merito si confronti la nota 37 al punto 24 dell'art. 2.4 della Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art.107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE: "In funzione delle caratteristiche generali del sistema, i prezzi richiesti che coprono soltanto una piccola parte del costo effettivo del servizio non influiscono sulla classificazione come servizio a carattere non economico". Tale è il caso del pagamento del ticket sanitario. Gli enti che chiedono il finanziamento devono, a tal proposito, redigere la "scheda esplicativa delle attività" (di cui al punto 18 dell'art.13 del bando) evidenziando tale circostanza nella sezione relativa alla "modalità di gestione", fornendo un sintetico piano economico-finanziario.

Analogamente a quanto risposto nella faq relativa ai servizi socio-sanitari, anche per i servizi socio assistenziali è possibile prevedere il pagamento di contributi volti a coprire parte dei costi di gestione del sistema. Si confronti nel merito quanto riportato ai punti 19 e 20 dell'art.2.3 della Comunicazione citata nella richiamata faq. A titolo di esempio si può confrontare quanto la stessa Comunicazione, al punto 29 dell'art. 2.5, recita a proposito degli asili nido.

Anche per quanto riguarda i servizi socio culturali può essere utile riferirsi a quanto riportato dalla citata Comunicazione, che all'art. 2.6 punto 34 recita: "…La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato".

Fermo restante il massimale (200.000,00 per i servizi socio culturali e 500.000,00 per i servizi socio sanitari e socio assistenziali) è possibile prevedere interventi che ricadano su più Comuni, sempre che si evidenzi il legame funzionale tra gli interventi.

Gli interventi dovranno riguardare un servizio (socio sanitario, socio culturale o socio assistenziale) che sarà erogato ad una platea funzionalmente definita e dovrà essere evidente che ne avranno beneficio i cittadini di tutti i territori coinvolti.

Di questo - in uno con la modalità di erogazione del servizio (che evidentemente sarà unitaria) – dovrà essere dato conto nella scheda esplicativa allegata alla domanda di cui al punto 18 dell'art. 13 del Bando.

Altrimenti, l'associazione apparirebbe "fittizia" e meramente volta all'ottenimento dei punteggi previsti dal Bando.

Fermo restante il massimale (200.000,00 per i servizi socio culturali e 500.000,00 per i servizi socio sanitari e socio assistenziali) è possibile prevedere interventi che ricadano su più Comuni, sempre che si evidenzi il legame funzionale tra gli interventi. Gli interventi dovranno riguardare un servizio (socio sanitario, socio culturale o socio assistenziale) che sarà erogato ad una platea funzionalmente definita e dovrà essere evidente che ne avranno beneficio i cittadini di tutti i territori coinvolti. Di questo - in uno con la modalità di erogazione del servizio (che evidentemente sarà unitaria) – dovrà essere dato conto nella scheda esplicativa allegata alla domanda di cui al punto 18 dell'art. 13 del Bando. Altrimenti, l'associazione apparirebbe "fittizia" e meramente volta all'ottenimento dei punteggi previsti dal Bando. (cfr. faq n. 15 del 2.8.2017).

Ciò detto, il progetto dovrà essere unico, anche se saranno previsti interventi in più Comuni; l'Ente che "spenderà" sarà ovviamente unico: l'Ente capofila (o il Consorzio o l'Unione di Comuni). Questo dovrà inserire l'opera nei propri atti programmatori e allo stesso Ente capofila (o Consorzio o Unione di Comuni) dovranno essere intestate tutte le fatture.

Sì. Il Bando prevede la possibilità di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi riferite ai servizi socioassistenziali, sociosanitari o socioculturali che si intendono offrire.