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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

F.A.Q. Tipologia Progetto collettivo di sviluppo rurale


(aggiornamento 22.09.2017)

7.6.1.B1 Riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali Intervento

Come riportato nella convenzione (All. 1), in caso di facciate di privati a valere sulla T.I. 7.6.1. B1, il proprietario o possessore dovrà, nei termini che saranno concordati con l'amministrazione comunale:

a) se già in possesso dell'agibilità, trasmettere al Rup del Comune, copia conforme del certificato o eventualmente i dati necessari affinché il comune lo possa rintracciare. Inoltre

  • se i lavori a farsi non risultano rilevanti ai fini dell'agibilità, null'altro è dovuto;
  • se i lavori a farsi risultano rilevanti ai fini dell'agibilità, si farà carico, a proprie spese, di tutti gli adempimenti necessari al rispetto all'agibilità, quali incarichi professionali e/o lavori aggiuntivi a quelli relativi alla facciata.

b) Se non in possesso di agibilità, provvedere agli stessi adempimenti di cui al punto ii, anche se i lavori a farsi in facciata non risultano rilevanti ai fini dell'agibilità.

Il certificato di idoneità statica/sismica è riconosciuto esclusivamente ai fini del condono edilizio (si veda art 35 della L. 47/85). Al di fuori di tali casi, la regolarità della struttura è attestata dal certificato di collaudo della struttura originaria e da tutti i certificati relativi ai lavori strutturali eventualmente realizzati in seguito.

Se non si è in possesso di tale documentazione, allora:

  • a) se l'edificio è stato realizzato senza che sia stata rispettata la normativa vigente all'epoca della costruzione (normativa in materia di obbligo di redazione del collaudo statico e dell'eventuale deposito presso pubblico ufficio), occorre regolarizzare "in sanatoria" e produrre, nonché depositare, i conseguenti atti di collaudo;
  • b) se l'edificio risale ad epoca in cui tali obblighi non esistevano, dovrà essere effettuata la "valutazione della sicurezza" a termini del capitolo VIII delle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Ciò vale anche se sull'edificio sono stati effettuati, nel corso degli anni, lavori strutturali regolarmente collaudati.

Al paragrafo 5 - Descrizione degli interventi del bando è previsto che: "Le strutture appartenenti al borgo, ma realizzate in epoca successiva, possono essere inserite nel Progetto Collettivo previsto dal presente bando ed essere oggetto di domanda di sostegno anche per i privati, nel caso di interventi finalizzati a renderli architettonicamente coerenti con le caratteristiche del borgo". Pertanto, nell'ambito di un contesto di interesse storico ed architettonico della zona A, è possibile intervenire su immobili realizzati con qualunque tecnologia costruttiva, sia per recuperare facciate che per avviare un'attività produttiva, purché gli interventi a farsi siano finalizzati a rendere gli edifici architettonicamente coerenti con le caratteristiche del borgo.

NO. Considerato che l'autorizzazione sismica può essere richiesta solo dopo che siano stati individuati il Direttore dei Lavori, il Collaudatore e l'impresa esecutrice, e che la gara per l'individuazione dell'impresa esecutrice non può essere bandita prima che la stazione appaltante abbia avuto la certezza del finanziamento, la mancanza dell'autorizzazione sismica non può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno. Analogamente dicasi per il così detto "parere preventivo" ai fini sismici di cui all'art.18 comma 2, del Regolamento regionale n. 4/2010, che può essere richiesto, dalla stazione appaltante, nelle more dell'individuazione dell'impresa esecutrice. Neanche la mancanza di tale parere può essere considerata ostativa ai fini dell'accettazione della domanda di sostegno, visto che il rilascio di detto parere necessita comunque dell'individuazione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, figure che potrebbero non essere scelte nel novero dei dipendenti della stazione appaltante e dunque (se la stazione appaltante non ha la possibilità di fondare su proprie risorse di bilancio) vanno scelte con procedura "esterna" che può essere avviata solo dopo aver acquisito la certezza del finanziamento.

Occorre distinguere i casi come di seguito riportato.

Progetto pubblico: l'adeguamento sismico non rientra tra i documenti da allegare alla domanda di sostegno. Non va allegata neanche la richiesta al Genio Civile. Gli uffici regionali competenti acquisiranno la certificazione dopo la gara di appalto, precisamente nella fase di rimodulazione del contributo, prima dell'erogazione dell'anticipazione.

Progetto privato: alla domanda di sostegno va allegata la richiesta fatta al Genio Civile. Il certificato di adeguamento sismico andrà trasmesso agli uffici competenti prima dell'emissione del decreto di concessione.

La facciate di una chiesa, analogamente alla facciata di un immobile privato, può rientrare nel progetto pubblico, a condizione che:

  1. il legale rappresentante/delegato della Curia o altro Ente abbia partecipato alla manifestazione di interesse
  2. la facciata sia stata scelta dal Comune
  3. il legale rappresentante/delegato della Curia o altro Ente abbia sottoscritto la convenzione

In caso di progetto pubblico, le uniche spese ammissibili per lavori su immobili privati attengono al rifacimento delle facciate e ad eventuali piccoli interventi strettamente connessi e necessari quali piccole sistemazione di porzioni di tegole, sostituzione di canali di gronda, di cornicioni, ripristino di ornamenti originari tipo scossaline, romanelle, sostituzione di infissi ed eliminazione di superfetazioni.

Pertanto, tutte le altre spese ammissibili relative alla parte pubblica del progetto collettivo (vedi art 9 del bando) si riferiscono esclusivamente a manufatti di proprietà pubblica.

Sicuramente è possibile individuare come oggetto di intervento 2 aree diversificate purché queste ricadano in zona A o centro storico del PRG o PUC o nella zona omologa del PdF.

La superficie perimetrata del borgo, per essere ammissibile a contributo, deve:

  1. In caso di vigenza di P.R.G./ P.U.C., coincidere con la Zona A o essere parte di essa;
  2. Oppure, in alternativa al punto precedente se vigente il Programma di Fabbricazione (P.d.F.), ricadere in area omologa alla zona A ed essere tale da aver conservato l'impianto originario, le caratteristiche architettoniche ed urbanistiche primarie e l'identità culturale.
è possibile presentare un progetto di importo superiore ad 1.000.000 euro (vedi articolo 12 del bando) fermo restando, come già da lei precisato, che l'eccedenza resta a carico del beneficiario. I lavori complessivamente realizzati saranno comunque oggetto di verifica.

Previa autorizzazione, ove necessaria, della Sovrintendenza, l'utilizzo dei coppi fotovoltaici è possibile: tali opere possono essere inseriti tra le spese ammissibili nell'ambito sia della tip 7.6.1 b1 se destinate ad edifici pubblici che della tip. 6.4.2 in caso di edifici privati. Tali interventi non sono, quindi, ammissibili per le facciate private comprese nel progetto pubblico.

L'articolo 9 punto 8 del bando prevede tra le spese ammissibili anche quelle destinate alla messa in sicurezza dei luoghi e, nell'ambito di questa categoria, vanno sicuramente incluse anche le spese per video controllo e videosorveglianza per le quali è stato stabilito anche un limite massimo di contributo pubblico.

La risposta è no. Nel caso alcune voci di costo non siano contemplate nel Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici vigente si dovrà fare ricorso a specifica analisi dei prezzi seguendo le modalità indicate nello stesso prezzario. Eventuali altri prezzari possono essere assunti quali riferimento ma non sono cogenti.

La risposta è no. La L. 717/49 ed ss.mm.ii. si riferisce alla nuova costruzione di edifici pubblici con determinate destinazioni d'uso ed, in ogni caso, di importi pari o superiore ad 1 milione di euro.

Le spese per azioni informative e pubblicitarie sono indicate al paragrafo 16.3.10 pag 80 delle Disposizioni generali i cui dettagli sono esplicitati trovare al seguente link

Il bando e le disposizioni generali non prevedono motivi ostativi all'ipotesi rappresentata per cui la risposta è positiva se il Comune rispetta tutte le seguenti condizioni:

  1. redigere un progetto unitario che specifichi, nel relativo quadro economico, la quota di partecipazione a carico dei privati tale da poter coprire l'eccedenza rispetto all'importo massimo finanziabile (1 Meuro) per la tipologia di intervento;
  2. munirsi, a proprio favore, di cauzioni o idonee garanzie fideiussorie a copertura della quota totale di partecipazione dei privati. Tali garanzie saranno presentate dal legale rappresentante del Comune all'atto della notifica del decreto di concessione;
  3. ripartire le eventuali economie generatesi dall'aggiudicazione dei lavori in maniera proporzionale tra la quota di finanziamento pubblico e quella dei privati;
  4. dare evidenza di quanto sopra riportato nella Convenzione (ALL. 1 del bando) che sarà stipulata con i privati;
  5. affinché non si determini, in fase di attribuzione di punteggi, alcun pregiudizio a svantaggio dei richiedenti che hanno predisposto progetti contenuti nell'importo di 1 Meuro, in aggiunta alla proposta progettuale che supera tale importo, il Comune deve predisporre anche una "sub proposta" di importo contenuto entro tale limite che figurativamente escluda una parte degli interventi sulle facciate private. L'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione 3.1 -3.2 -3.3 avverrà con riferimento a tale "sub proposta".

L'incidenza cui si fa riferimento non rappresenta condizione di ammissibilità. Tale valore è presente solo come criterio di selezione al punto 3.5 "Partecipazione di soggetti privati alla tipologia 6.4.2." del bando. In particolare, tale criterio valuta il rapporto tra la spesa totale degli interventi privati (somma della quota privata e contributo pubblico) e la spesa totale del Progetto Collettivo (parte pubblica più privata) assegnando un punteggio differenziato in funzione del valore percentuale calcolato. Viene premiata, quindi, la partecipazione dei soggetti privati intesa non in termini di numero di partecipanti ma in termini di spesa. Ne consegue che l'incidenza minima (per lo meno uguale a 20 %) utile per ottenere punteggio ( punti 3), non può essere indicata a priori ma solo quando si conoscono i valori di spesa dei due parametri da porre a rapporto

La partecipazione dei privati al progetto collettivo va espressa in termini percentuali calcolando il rapporto tra la spesa ammissibile totale dei soggetti privati ( cioè la somma del contributo pubblico e della quota privata) e la spesa totale del progetto collettivo.

Un esempio per chiarire:

A = percentuale di incidenza da calcolare = B /C * 100 laddove:

B = Spesa ammissibile totale soggetti privati

C=Spesa ammissibile progetto collettivo

n. soggetti privati: 2

spesa ammissibile per ciascun di essi (a seguito di istruttoria):

soggetto n 1: Spesa ammissibile 133.000 € di cui 99.750 € come contributo pubblico pari al 75% e 33.250 € come quota privata pari al 25%.

soggetto n. 2: Spesa ammissibile 100.000 € di cui 75.000 € come contributo pubblico pari al 75% e 25.000 € come quota privata pari al 25%.

Totale Spesa ammissibile soggetti privati n. 1 + n.2 = 233.000 €

NB: l’IVA non è ammissibile per cui la spesa totale (A) non la include nel calcolo

C = Spesa ammissibile progetto collettivo = 233.000 € + 1.000.000 € (Spesa ammissibile progetto pubblico) = 1.233.000 €

NB: l’IVA è ammissibile per cui la spesa totale del progetto pubblico la include

A = B/C *100 = 233.000/1.233.000 = 18,89

In generale l'approvazione con deliberazione di Giunta comunale è sufficiente ma fa eccezione il caso in cui l'amministrazione comunale sia in fase di approvazione di altro strumento di pianificazione urbanistica (da PDF a PUC oppure da PRG a PUC). In tal caso si rende necessario garantire la compatibilità urbanistica tra area oggetto di intervento e la previsione del Piano Urbanistico Comunale in corso procedimentale di approvazione

Il caso proposto prevede la possibilità della delega attraverso una delle due soluzioni indicate:

  • far ricorso allo strumento della procura speciale;
  • autorizzare l'amministratore del condominio, in caso di amministrazione condominiale costituita.


Tipologia di intervento 6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali

Con riferimento al quesito trasmesso si fa presente che il bando prevede, al paragrafo 11 (Prescrizioni tecniche/altre indicazioni specifiche), che è necessaria l'iscrizione alla Camera di Commercio al momento della presentazione della domanda di sostegno per il codice Ateco previsto dal bando, se il titolare è una persone fisica o un'impresa già in attività, mentre se il titolare non è ancora in attività basta la Comunicazione Unica al momento della presentazione della domanda, con inizio di attività entro la data degli interventi a farsi. Nel caso in esame se la Camera di Commercio non ampia il codice di attività principale non sarà possibile partecipare al bando.
La domanda di sostegno deve essere effettuata dal titolare dell'immobile, che deve iscriversi alla Camera di Commercio per il codice di attività previsto dal bando e gestire l'attività per cinque anni dalla data di liquidazione del saldo finale e non può stipulare un contratto di gestione con un'associazione.
Sì, in quanto il bando al paragrafo 9 "Spese Ammissibili" per gli interventi relativi alla Tip. 6.4.2 non ci sono vincoli per gli immobili privati ad essere ricompresi nelle facciate oggetto di intervento pubblico (7.6.1.az, B1).

No, in quanto il bando al paragrafo 7 "Condizioni di Ammissibilità" prevede l'esercizio di attività per le quali è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio.

Sì, ma solo nel caso in cui è necessario effettuare lavori sull'immobile. In tal caso, infatti la certificazione può essere acquisita solo al completamento della realizzazione dell'opera comprensivi degli adeguamenti igienico sanitari. Si sottolinea che, effettuati e collaudati i lavori, occorrerà presentare copia della certificazione ai fini dell'ottenimento del saldo finale. Qualora, nei termini prescritti non dovesse essere prodotta copia di tale certificazione (SAP), l'Ufficio procederà a revocare il finanziamento.

NO. Per ciascuno di essi vanno acquisiti tre preventivi. I costi per il collaudatore ed il commercialista vanno inseriti nelle spese generali, calcolate come nel par.13.2.2.1.1. "Ragionevolezza delle spese generali" delle Disposizioni generali approvate con DRD n.31 del 14.7.2017;

Gli oneri di discarica vanno inseriti come da Parg. 9 del Bando Collettivo "Spese Ammissibili" Tip. d'intervento 6.4.2 nella voce di costo punto D, ed in analogia al par. 13.2.2..1. "Beneficiari Privati" delle Disposizioni generali, approvate con DRD n.31 del 14.7.2017, devono essere acquisiti tre preventivi.

Si veda la faq n°3, tenendo presente che l'ente ecclesiastico può partecipare solo per la facciata e non per eventuali interventi strutturali interni da adibire ad oratorio.

E' possibile, ma può presentare un'unica domanda ed al massimo può chiedere 100.000 euro di contribuzione, purché in regola con le norme sulla L.R. n.17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere" che individua tra l'altro le unità abitative da finanziare.

E' finanziabile solo l'importo al netto di IVA. L'IVA comunque entra nel quadro economico del progetto, anche se oltre l'importo di contribuzione ammissibile. La percentuale dipende dal tipo di attività o dei lavori richiesti (si veda il D.P.R. 633 del 1972).

Gli oneri di discarica vanno inseriti come da Parg. 9 del Bando Collettivo "Spese Ammissibili" Tip. d'intervento 6.4.2 nella voce di costo punto D, ed in analogia al par. 13.2.2..1. "Beneficiari Privati" delle Disposizioni generali, approvate con DRD n.31 del 14.7.2017 devono essere acquisiti tre preventivi.

Sì. Gli oneri concessori sono inseriti nelle spese generali, calcolate come nel par.13.2.2.1.1. "Ragionevolezza delle spese generali" delle Disposizioni generali approvate con DRD n.31 del 14.7.2017.

Riguarda sia l'unità immobiliare che tutti i percorsi di accesso ad essa. In proposito, il bando non dispone nulla di specifico e valgono, pertanto, le disposizioni di cui al T.U.E. (D.P.R. 380/01, in particolare il capo III della parte II) e i rispettivi decreti ministeriali attuativi che hanno, tra l'altro, definito modalità semplificate e indicato interventi comunque attuabili anche nei casi di immobili condominiali (servo scala e quant'altro)

  1. Per "esercizio finanziario" si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali.
  2. La dichiarazione "de minimis" dovrà indicare tutti i contributi ricevuti nei tre esercizi finanziari dalla medesima impresa beneficiaria, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
  3. Sì, si cumulano per il raggiungimento dei 200.000,00 € di massimale imposto dal "de Minimis"

La percentuale è calcolata con riferimento all'importo dei lavori, tenendo presente quanto riportato al Parag.12.4.3"Spese Generali": Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Le spese generali collegate agli investimenti materiali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 45, par. 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, come onorari di architetti, ingegneri, consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, sono ammissibili entro limiti specifici. In particolare, l'ammontare delle spese generali collegate alle spese per costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili, di cui al citato punto a), è determinato entro i seguenti limiti:

  • un massimo del 10% per un importo fino a 500.000,00 euro;
  • un massimo del 5% sulla parte eccedente i 500.000,00 euro e fino ad 1.000.000,00;
  • un massimo del 2,5% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.

Relativamente alle spese per acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, di cui al precedente punto b), invece, le spese generali sono riconosciute fino ad un massimo del 5%.

Come già indicato nella richiesta di chiarimento sono previste tra le spese ammissibili al punto b: "acquisto di nuovi macchinari, attrezzature necessari alle attività da intraprendere (compresi gli arredi qualora necessari all'attività) ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti". Una piscina non rientra tra gli arredi e/o attrezzature strettamente necessarie all'attività di ristorazione e/o casa vacanza.

Nel caso della T.I. 6.4.2, trattandosi di contratto di durata almeno decennale, come indicato nell'alleg. n. 7 al bando del Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale, è necessario:

  1. che (art.2657 C.C.) il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata; nel secondo caso non sarà necessario compilare i dati relativi all'atto notarile, previsti nell'alleg. n.7 del bando;
  2. che all'atto di presentazione della domanda di sostegno,il contratto sia già stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate; i riferimenti della registrazione vanno riportati nell'all. n. 7 del bando del progetto collettivo;
  3. che successivamente si provveda alla trascrizione del contratto a termini dell'art.2643,punto 8 del C.C. Tale trascrizione dovrà essere dimostrata, in caso di ammissione al finanziamento, al momento della sottoscrizione del provvedimento di concessione.

Le Disposizioni Generali approvate con DRD n.31 del 14/07/2017, al paragrafo 16.3.3”Conto corrente dedicato e comunicazioni IBAN” prevedono che: “… Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell’iniziativa finanziata

In caso di T.I. 6.4.2, ed in caso di impresa, i dati relativi al rappresentante legale saranno compilati utilizzando il formato editabile dell'allegato, scaricabile dal sito, sostituendo il termine "Comune di" con il termine "della Società".

La documentazione bancaria atta a dimostrare la disponibilità del capitale necessario per sostenere il programma d'investimento può essere quella rappresentata dallo schema di attestazione di capacità economico finanziaria scaricabile da questo link: Attestazione bancaria (doc. 16 Kb).

  1. L'APE dovrà essere redatta secondo la normativa vigente alla data della presentazione della stessa, essa non dovrà essere anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno.
  2. Nei documenti richiesti dal bando è prevista la presentazione di un primo APE, come al punto 1 ed un secondo APE a conclusione del progetto unitamente alla documentazione per la richiesta di saldo finale, che dimostri l'eventuale miglioramento di prestazione energetica, che è stata anche oggetto di punteggio nei criteri di selezione.