News 2022

PNRR: le opportunità per l'agricoltura

Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare: pubblicato il decreto del Mite


biogas

Il Ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato il decreto n. 240 del 15 settembre 2022 “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare - Produzione biometano” nell’ambito della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2” Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 1.4 del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Il decreto del Mite (nuovo decreto Biometano) si prefigge di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.

Gli incentivi ammonteranno a complessivi 1,7 miliardi a valere sul Pnrr.  

Potranno accedere agli incentivi gli impianti per i quali gli interventi summenzionati non siano stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto Mite, e che completino la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2026.

L’accesso agli incentivi sarà precluso:

  • alle imprese in difficoltà secondo la definizione di cui al punto 20 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (“Codice dei Contratti Pubblici”):
  • ai soggetti che beneficiano del regime di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018.

Per l’accesso alle procedure competitive previste dal nuovo decreto Biometano, gli impianti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

  • a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
  • b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
  • c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”, ai pertinenti requisiti di cui all’Allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità: 1) l’impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa; 2) l’impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l’80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;
  • d) nel caso di riconversioni, l’intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
  • e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”;
  • f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'Allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE, in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto;
  • g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
  • h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.

Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti suindicati, sarà riconosciuto un incentivo composto da:

- un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell’investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in Allegato 1 del nuovo decreto Biometano;

- una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di 15 anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, calcolata secondo le modalità di cui all’articolo 7 e all’Allegato 2. 2 del nuovo decreto Biometano.

L’accesso agli incentivi avrà luogo a seguito dell’aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui saranno messi a disposizione, periodicamente, i seguenti contingenti di capacità produttiva (espressi in standard metri cubi/ora di biometano per un totale di 257.000 Smc/h):

  • anno 2022: 67.000 Smc/h;
  • anno 2023: 95.000 Smc/h;
  • anno 2024: 95.000 Smc/h.

Nel 2022 sarà indetta una sola procedura competitiva e dal 2023 saranno previste almeno due procedure l’anno, con un periodo di apertura del bando di 60 giorni.

Il Gestore dei Servizi Energetici SpA (GSE) valuterà i progetti e, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura, pubblicherà la relativa graduatoria dei progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al nuovo decreto Biometano. 

Le procedure competitive si svolgeranno in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Per le procedure indette nel 2022 e nel 2023, le tariffe di riferimento poste a base d’asta saranno quelle indicate all’Allegato 2 del nuovo decreto Biometano. Dall’anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d’asta saranno quelle di cui all’Allegato 2, ridotte del 2%.

Le date delle procedure e le relative modalità di svolgimento saranno disciplinate nell’ambito delle regole applicative (approvate con decreto del Ministero della Transizione ecologica su proposta del GSE), da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo decreto Biometano.