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Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 - presentazione domande a superficie 2017 - ulteriori indicazioni

circolare istruzioni operative n. 27


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le Istruzioni operative n. 27 forniscono ulteriori indicazioni riguardo alla procedura di presentazione delle domande PAC 2017. In particolare, per il PSR, per le domande di pagamento delle Misure 10, 11, 13, e 14 e per le misure della precedente programmazione, verrà resa disponibile dal 12 p.v. la presentazione della domanda art. 72 del Reg. UE 1306/2013 secondo le seguenti modalità:

  1. L'azienda deve presentare una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013, come conferma per ciascuna domanda/misura presentata nel 2016.
  2. Tale domanda sarà legata in maniera inequivocabile alla consistenza territoriale dei poligoni grafici particellari riferiti all'ultimo fascicolo validato.
  3. All'atto della compilazione della domanda, il sistema effettua un riscontro rispetto all'ultimo fascicolo validato. Il controllo prevede che il contenuto dell'ultimo fascicolo validato abbia una superficie agricola e/o consistenza UBA non inferiore a quella richiesta a premio nella domanda 2016.
  4. Nel caso in cui l'azienda non abbia presentato domanda nell'anno 2016, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria di sostegno/pagamento.
  5. Nel caso in cui l'azienda intenda aumentare la quantità di superficie e/o UBA che si intende sottoporre ad impegno, rispetto a quella inizialmente impegnata, non è consentita la presentazione di una domanda ai sensi dell'art. 72 del Reg. UE 1306/2013. È necessario presentare una domanda ordinaria.
  6. Non è consentita la presentazione di una domanda art. 72 Reg. UE 1306/2013 nel caso in cui per l'impegno che si intende confermare sia già presente una domanda 2017 ordinaria in fase di compilazione, stampa o rilascio.

Fasi procedurali:

A) Presentazione domanda art. 72 Reg. UE 1306/2013 entro il 15 giugno 2017.

B) Comunicazione degli esiti dei controlli preliminari ai sensi dell'art. 15 del Reg. 809/2014, successivamente al 15 giugno 2017, mediante comunicazione comprensiva dei relativi elenchi ai CAA.

C) Presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014, in relazione agli esiti dei controlli preliminari, da parte dei beneficiari. La domanda ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 deve essere presentata improrogabilmente entro il 20 luglio 2017.

La mancata presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014, rende non valida la domanda presentata ai sensi dell'art. 72 Reg. UE 1306/2013.

In nessun caso la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, par. 1 bis Reg. UE 809/2014 può comportare una modifica all'impegno inizialmente assunto.

Documentazione

Istruzioni operative n. 27 (pdf 279 Kb)