Menu

Approvate dalla UE le modifiche al disciplinare della Nocciola di Giffoni IGP

[26.02.14] comunicato

Pubblicato sulla GUCE n. L55 del 25 febbraio 2014 il Regolamento n. 171 del 20/02/14

logo nocciola di giffoni igp

Pubblicato sulla GUCE n. L55 del 25 febbraio 2014 il Regolamento n. 171 del 20/02/14 che ha accordato le modifiche al disciplinare di produzione della NOCCIOLA DI GIFFONI IGP richieste dall'omonimo Consorzio di Tutela.

In particolare, le principali modifiche hanno riguardato:

- L'art. 1, nel quale si precisa che la denominazione riguarda anche le nocciole sgusciate e le nocciole tostate (in guscio e sgusciate) e pelate. L'importanza di questa modifica è che si è chiarito che la denominazione «Nocciola di Giffoni» è applicabile anche alle nocciole sgusciate, aspetto non esplicitamente indicato nel disciplinare vigente, nonostante l'articolo 7 dello stesso disciplinare preveda norme specifiche per il confezionamento del prodotto sgusciato. L'operazione di tostatura oltre che ad esaltare il gusto della nocciola permette il distacco del perisperma e quindi la pelatura della nocciola. Proprio l'elevata pelabilità, che caratterizza la «Nocciola di Giffoni» spinge gli operatori del settore a richiederla tostata (in guscio o sgusciata);

- L'art. 4, nel quale sono stati inseriti due nuovi paragrafi. Il primo paragrafo prevede l'inclusione di alcuni noccioleti con sesti di impianto più fitti fino ad una densità massima di 2 000 piante per ettaro, purché situati su terreni terrazzati o con pendenza superiore al 15 %. Il secondo paragrafo prevede esclusivamente per gli impianti realizzati prima della registrazione delle denominazione «Nocciola di Giffoni» una densità massima di 1800 piante per ettaro.

- L'art. 7, nel quale si è provveduto a specificare che solo nella fase di trasferimento dal produttore agricolo o da centri di raccolta cooperativi al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento le nocciole possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori in modo da consentire la tracciabilità del prodotto.

- L'art. 8, nel quale è stato specificato che il prodotto sgusciato può essere confezionato tal quale o anche tostato e pelato nella logica di quanto riportato nella descrizione del prodotto.

documenti

acrobat Regolamento 171 del 20 febbraio 2014

freccia vai alla pagina dei prodotti tipici