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PSR: bandi 4.1.1 e progetto integrato giovani: chiarimenti in merito alla firma digitale

circolare di chiarimento


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Le Disposizioni del bando della Tipologia d'Intervento 4.1.1 e progetto integrato giovani al capitolo 12, prescrivono ai richiedenti tutta la documentazione da allegare alla domanda di sostegno.
In una visione incentrata sulla semplificazione delle procedure totalmente dematerializzate, il bando ha previsto che suddetta documentazione fosse depositata in formato pdf-A e firmata digitalmente.
Al riguardo come specificato nella FAQ pubblicata sulla pagina della T.I. 4.1.1 (Aggiornamento 02/02/2018) il documento deve essere firmato dal soggetto che li produce.

09.02.D La documentazione in pdf-A da allegare alla domanda della Misura 4.1.1 deve essere firmata digitalmente. Quindi il titolare della domanda deve dotarsi di un dispositivo di firma digitale e firmare tutti i documenti oppure deve firmare solo una volta attraverso la nuova procedura di firma del portale SIAN? 09.02.R La firma OTP su portale SIAN riguarda solo la domanda. Tutti gli allegati vanno firmati con dispositivo digitale da parte del soggetto che li produce.
Pertanto gli elaborati tecnici devono essere firmati dal tecnico, le dichiarazioni sostitutive da parte del dichiarante, il Bpol dal tecnico e dal richiedente, per atti prodotti da terzi la firma digitale della conformità da parte del tecnico e del richiedente.
Per ulteriore chiarezza si ripotano le risposte già fornite su casi specifici:

D. E' corretta questa procedura?
In relazione alla vostra richiesta, riportiamo i passaggi effettuati per il caricamento dei file (anche elaborati grafici e progetti) in formato pdf/A firmati digitalmente sul portale sian relativo al bando Progetto Integrato Giovani:
Conversione del file dal formato pdf in pdf/A utilizzando il software Nitro Pro 10 del pacchetto Office;

  • Firma digitale del file pdf/A (il quale genera un file .p7m leggibile con qualsiasi lettore pdf, come ad esempio Adobe Acrobat Reader);
  • Dato che il portale SIAN consente di caricare file con estensione pdf, zip, jpg, ecc e non il file firmato digitalmente in formato.p7m, abbiamo convenuto di zippare tutti gli elaborati in formato .zip.

R. Questa è una delle procedure possibili.
si precisa che:

  • il file PDF/A in molte situazioni può essere generato direttamente senza effettuare il doppio passaggio.
  • Il PDF/A può essere firmato digitalmente mantenendo lo stesso formato (signed.pdf) oppure creando un file con estensione.p7m.

In dettaglio

Un File firmato digitalmente in formato .pdf assume l'estensione "signed.pdf". E' possibile scegliere tra due tipologie di firme:

  • Firma PDF Basic (PADES), tradizionale Firma PDF, conforme alla Normativa Europea, compatibile con tutti i comuni reader disponibili per questo formato;
  • Firma Pades BES, particolare tipo di Firma PDF "avanzata" in linea con la Normativa Europea, viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe.

D. riguardo alla firma digitale, è stato risposto nelle faq al punto 09.02.R "La firma OTP su portale SIAN riguarda solo la domanda. Tutti gli allegati vanno firmati con dispositivo digitale da parte del soggetto che li produce".
Non è chiaro se il committente deve munirsi di firma digitale. Nel caso in cui il progetto sia stato redatto da un tecnico diverso da chi presenta la domanda, ognuno deve firmare gli elaborati che ha prodotto?
Per quanto riguarda i comproprietari che firmano, bisogna che tutti abbiano la firma digitale? se si, si fa presente che molti sono persone anziane e che quindi ci saranno non pochi problemi per procurarsi la firma digitale.
R. Domanda n. 1 – sì
Domanda n. 2 – sì
Domanda n. 3 – in casi eccezionali (e non come regola) è possibile la firma autografa sul documento, acquisizione digitale dello stesso, firma digitale del file (PDF/A) da parte del tecnico progettista per "copia conforme all'originale", conservazione dell'originale agli atti del fascicolo domanda.

D. 09.02.D La documentazione in pdf-A da allegare alla domanda della Misura 4.1.1 deve essere firmata digitalmente. Quindi il titolare della domanda deve dotarsi di un dispositivo di firma digitale e firmare tutti i documenti oppure deve firmare solo una volta attraverso la nuova procedura di firma del portale SIAN?
09.02.R La firma OTP su portale SIAN riguarda solo la domanda. Tutti gli allegati vanno firmati con dispositivo digitale da parte del soggetto che li produce.

D. Che si intende per soggetto che li produce il firmatario o il tecnico incaricato alla gestione della pratica?
credo il tecnico incaricato alla gestione della pratica, altrimenti diventerebbe complicato far firmare in forma digitale le autorizzazioni dei proprietari e/o comproprietari "mod. 9a e 9b"
R. il documento deve essere firmato digitalmente dalla persona che dichiara.
In casi eccezionali si può far firmare il documento con firma autografa, scansionare il documento e il tecnico lo firma digitalmente per copia conforme.

D. Si chiede, se i file da allegare alla domanda di sostegno Mis. 4.1.1. ( formato pdf) devono essere firmati digitalmente ( p7m) e in caso affermativo solo dal tecnico o anche dalla ditta committente.
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali/distinti
R. Il formato da utilizzare per la Regione Campania è indifferente. Si evidenzia che Agea non permette l'allegato p7m, in quel caso l'upload è possibile solo se gli stessi vengono allegati in formato zip (in merito si veda il comunicato 13 settembre 2017).

Il documento deve essere firmato digitalmente dalla persona che dichiara.
In casi eccezionali si può far firmare il documento con firma autografa, scansionare il documento e il tecnico lo firma digitalmente per copia conforme, conservando l'originale agli atti del fascicolo domanda.

E' d'uopo motivare in questa sede la scelta dell'Amministrazione:

  • La de materializzazione dei bandi richiede per sua natura la trasmissione della documentazione con firma digitale
  • La firma digitale appare in tale contesto di più semplice applicazione rispetto alla possibilità di una firma autografa su un documento da scansire e in formato PDF a cui allegare il documento di riconoscimento;
  • Con la firma digitale la qualità della documentazione prodotta è migliore.

La previsione di siffatta modalità di sottoscrizione, che nel collegato fiscale della legge di bilancio 2018 è finanche consentita per gli atti societari, lungi dall'aggravare la posizione del richiedente, è stata dettata unicamente allo scopo di semplificare la procedura e al contempo, garantire l'autenticità del sottoscrittore.

La firma digitale è infatti di per sé idonea a soddisfare i requisiti dichiarativi di cui al comma 3 dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 2000 anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante.

Il predetto articolo descrive le modalità di sottoscrizione delle istanze / dichiarazioni da presentare alla P.A e richiama quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005, come aggiornato dal d.lgs. 179/2016, secondo il quale le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, sono valide (anche) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato, conferendo a tale sottoscrizione, un grado di certezza ed attendibilità in ordine alla provenienza del documento, certamente non inferiore a quello conseguibile attraverso le particolari modalità di cui agli articoli 38 e 47 del d.P.R. 445 del 2000 (e, in particolare, attraverso l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante Consiglio di Stato - Sentenza n. 4676/2013).

La previsione di cui all'art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 ("le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica…") disciplina quindi la modalità di sottoscrizione ed invio di istanze e documenti alla P.A., alla quale è stata equiparata la sottoscrizione in formato digitale.

Ad eccezione del necessario utilizzo della firma con OTP per il rilascio della Domanda di Sostegno, numerose segnalazioni dell'utenza, in merito all'uso della firma digitale per tutti gli allegati alla domanda di sostegno, riscontravano che la prescrizione del bando, riferita alla molteplicità ed eterogeneità dei documenti, rendeva l'uso di tale strumento poco agevole.

Ferma restando la volontà dell'Amministrazione  di acquisire tutta la documentazione con firma digitale  che è nei fatti, al di la delle possibili resistenze all'introduzione delle innovazioni, la condizione più semplice per il richiedente, non essendovi alcuna inammissibilità collegata a siffatta previsione, posta con l'obiettivo di semplificazione della procedura e non di aggravio per il richiedente, in ossequio alla previsione del DPR 445/2000, art. 38 comma 3, può ritenersi altrettanto valida la sottoscrizione della documentazione unita a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
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