Il Decreto Legislativo del 19.08.2005, n. 214, “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, ha modificato e riorganizzato la normativa nazionale in materia fitosanitaria.
Al fine di garantire la qualità sanitaria e l’identità varietale del materiale vegetale prodotto e commercializzato e di prevenire attraverso adeguate misure di prevenzione, l’introduzione e la diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è stato emanato il D.Lgs 214/05 che sostituisce una serie di precedenti normative nazionali in materia fitosanitaria, di cui le fondamentali sono:
Il Decreto Legislativo del 19.08.2005, n. 214, dispone tutte le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, in modo generale prevede quanto segue:
Per le Ditte che producono e commercializzano le piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione (escluse le sementi) e le piante da frutto destinate alla produzione di frutto e relativi materiali di moltiplicazione, le normative a cui devono riferirsi sono i Decreti Ministeriali del 14/04/1997e la Direttiva della Commissione del 26 novembre 2003.
I Decreti Ministeriali obbligano i produttori, riproduttori, commercianti, condizionatori e conservatori di vegetali presenti nei rispettivi Decreti (esclusi i produttori di patate da consumo e i produttori di frutti di agrumi) ad accreditarsi come fornitori presso il Servizio Fitosanitario Regionale, produrre secondo standard minimi sanitari e di varietà, effettuare controlli periodici della produzione presso un laboratorio accreditato e commercializzare il materiale vegetale con la certificazione C.A.C. (Conformità Agricola Comunitaria).
Per le piante ornamentali secondo il D.M. 14/04/1997, il D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 ed il D.M. del 09/08/2000, deve essere accreditato come fornitore solo chi produce i vegetali destinati alla moltiplicazione o chi produce piante ornamentali destinate non al consumatore finale ma a persona professionalmente impegnata.
Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazioni all’attività vivaistica, di commercio, passaporto ecc. i commercianti al dettaglio e i piccoli produttori che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali e i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.
In Campania, il Servizio fitosanitario di fatto coinvolge varie strutture, centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale. In particolare, a livello centrale la materia è svolta dall'Unità Operativa Dirigenziale "Servizio Fitosanitario regionale", Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli Telefono: 0817967602