Servizio Fitosanitario Regionale

Vigilanza e Controllo fitosanitario


olive

Il Decreto Legislativo del 19.08.2005, n. 214, “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, ha modificato e riorganizzato la normativa nazionale in materia fitosanitaria.

Al fine di garantire la qualità sanitaria e l’identità varietale del materiale vegetale prodotto e commercializzato e di prevenire attraverso adeguate misure di prevenzione, l’introduzione e la diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali è stato emanato il D.Lgs 214/05 che sostituisce una serie di precedenti normative nazionali in materia fitosanitaria, di cui le fondamentali sono:

  • Legge 18 giugno 1931, n.987 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi”;
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 536 “Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l’introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali”;
  • Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1996 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

Il Decreto Legislativo del 19.08.2005, n. 214, dispone tutte le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,  in modo generale prevede quanto segue:

  • i controlli fitosanitari alla produzione e alla circolazione;
  • le autorizzazione e registrazione dei produttori;
  • il passaporto delle piante;
  • le zone protette;
  • gli ispettori fitosanitari;
  • i controlli fitosanitari all’import-export;
  • le sanzioni amministrative;
  • la tariffa fitosanitaria.

Per le Ditte che producono e commercializzano le piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione (escluse le sementi) e le piante da frutto destinate alla produzione di frutto e relativi materiali di moltiplicazione, le normative a cui devono riferirsi sono i Decreti Ministeriali del 14/04/1997e la Direttiva della Commissione del 26 novembre 2003.

I Decreti Ministeriali obbligano i produttori, riproduttori, commercianti, condizionatori e conservatori di vegetali presenti nei rispettivi Decreti (esclusi i produttori di patate da consumo e i produttori di frutti di agrumi) ad accreditarsi come fornitori presso il Servizio Fitosanitario Regionale, produrre secondo standard minimi sanitari e di varietà, effettuare controlli periodici della produzione presso un laboratorio accreditato e commercializzare il materiale vegetale con la certificazione C.A.C.  (Conformità Agricola Comunitaria).

Per le piante ornamentali secondo il D.M. 14/04/1997, il D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 ed il  D.M. del 09/08/2000, deve essere accreditato come fornitore solo chi produce i vegetali destinati alla moltiplicazione o chi produce piante ornamentali destinate non al consumatore finale ma a persona professionalmente impegnata.

Sono esclusi dalla richiesta di autorizzazioni all’attività vivaistica, di commercio, passaporto ecc. i commercianti al dettaglio e i piccoli produttori che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali e i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali.

In Campania, il Servizio fitosanitario di fatto coinvolge varie strutture, centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale. In particolare, a livello centrale la materia è svolta dall'Unità Operativa Dirigenziale "Servizio Fitosanitario regionale", Centro Direzionale is. A6 - 80143 Napoli Telefono: 0817967602