Servizio Fitosanitario Regionale

Il Registro dei Trattamenti


olive

La norma

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Il registro dei trattamenti è obbligatorio per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie.

Che cosa è il registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti è un modulo aziendale con l'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, uno per ogni singola coltura.

Cosa deve riportare

  • i dati anagrafici dell'azienda;
  • la coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
  • le date dei trattamenti effettuati con l'indicazione dei relativi prodotti fitosanitari utilizzati (siano essi molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta, la relativa quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
La registrazione deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento.

Chi lo custodisce

Il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione deve essere conservato presso l'azienda e deve essere esibito in caso di controlli ufficiali o di monitoraggi realizzati sul territorio.

Chi lo compila

Il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda.

Per la compilazione del registro le aziende agricole possono avvalersi dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3 -bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.

  • Se l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari è diverso dal titolare dell'azienda, il titolare deve sottoscrivere il registro al termine dell'anno solare.
  • Se l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincide con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa che possiede delega scritta da parte del titolare. La delega deve essere custodita in azienda unitamente al registro dei trattamenti.
  • Se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo di cui al paragrafo 6 della circolare 30 ottobre 2002 del Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, per ogni singolo trattamento eseguito dal contoterzista. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda, controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.
  • Se si tratta una cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, previa delega rilasciatagli dai soci.

Per quanto tempo deve essere conservato

Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e alla copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Chi è esente dall'obbligo della tenuta del registro

Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.