Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.
Il registro dei trattamenti è obbligatorio per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie.
Il registro dei trattamenti è un modulo aziendale con l'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, uno per ogni singola coltura.
Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
La registrazione deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento.
Il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione deve essere conservato presso l'azienda e deve essere esibito in caso di controlli ufficiali o di monitoraggi realizzati sul territorio.
Il registro deve essere compilato dal titolare dell'azienda.
Per la compilazione del registro le aziende agricole possono avvalersi dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 3 -bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, previa notifica alla ASL di competenza.
Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e alla copia dei moduli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.
Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.