Comunicati

Rotazioni e modalità di etichettatura dei prodotti biologici

Nuovo decreto ministeriale in materia di agricoltura biologica


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Il 9 aprile il Ministro Bellanova ha firmato il DM n. 3757 che modifica il DM 18 luglio 2018 n. 6793 relativamente alle rotazioni e alle modalità di etichettatura dei prodotti biologici.

Il Decreto interviene principalmente  sui criteri applicativi e la conformità delle rotazioni.

Punto centrale del nuovo DM è di superare gli effetti introdotti dal DM n. 6793 di luglio 2018 che aveva imposto che le colture in alternanza in una rotazione dovessero essere delle colture principali con la conseguenza di rendere meno agevole all’interno delle rotazioni il ricorso alla pratica dei “sovesci”.

In realtà la definizione di “coltura principale”, introdotta inizialmente per restringere le regole di rotazione sul riso che già godeva (e gode ancora) della eccezione di poter essere coltivato per 3 anni di seguito (che diventavano quattro su cinque considerando la coltura da sovescio come parte della rotazione), aveva generato una situazione considerate fortemente penalizzante da molte altre realtà agricole, soprattutto quelle di aree più marginali.

Diverse Regioni erano già intervenute con proprie delibere per cercare di arginare e superare questa problematica.

Il nuovo decreto finalmente rimette introduce un criterio per valutare un sovescio “equivalente ad una coltura principale”  ed introducendo il maggese come alternativa al sovescio (per gli ambienti aridi).

Le rotazioni vanno sempre valutate considerando le colture praticate nei due o tre anni precedenti.

Se nell’anno 2020 si è fatto il terzo anno di riso o il secondo di grano duro, per il 2021 si dovrà dar corso alle successioni colturali, inserendo le “due colture principali di specie diversa di cui una leguminosa” o in alternativa alla leguminosa principale, una da sovescio o un maggese.

Il succedersi delle colture deve essere sempre valutato nel complesso della rotazione, fatto salvo il principio che “una coltura non può tornare sullo stesso terreno, prima che siano state coltivate due colture principali di specie diversa di cui una leguminosa”.

Chiaramente tale principio dovrà tenere conto di  tutte le possibili eccezioni

 Il nuovo decreto interviene inoltre  per:

  1. semplificare le procedure autorizzative relative all’impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti;
  2. fornire disposizioni più chiare e dettagliate per la gestione delle deroghe caso di estensione dell’allevamento e aumento del numero dei capi oltre il 40%;
  3. semplificare le modalità di etichettatura dei prodotti biologici;
  4. rettificare un riferimento normativo nell’art. 2 ed inserire un apposito riferimento all’Allegato 3 riguardante i corroboranti.
documentazione

DM 3775 del 09.04.2020 (pdf 236 Kb)

Testo coordinato DM 6793/2018 e DM 3775/2020 (pdf 1.7 Mb)