Reflui oleari

Norme per l'utilizzazione in agricoltura


olive
Premessa

Con DGR n. 398 del 28.03.06, pubblicata sul BURC n. 17 del 10.04.06, è stata approvata la “Disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”. Tale disciplinare fissa i criteri e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sul territorio della Regione Campania, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005 e quanto stabilito dalla legge 11 novembre 1996, n. 574. Pertanto, chi volesse effettuare lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sui suoli agricoli, dovrà attenersi a quanto previsto dalla Disciplina tecnica regionale. Lo spandimento sui suoli agricoli delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari deve avere esclusivamente utilizzo agronomico. Esso deve essere effettuato al fine di migliorare la fertilità dei terreni, attraverso l'utilizzazione delle sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute.

Principi generali

La disciplina si basa sulle norme dettate dall'art. 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1992, recepite dal DM 6 luglio 2005 e quanto stabilito dalla legge 11 novembre 1996, n. 574. In particolare è stabilito che le regioni disciplinino l'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; in tale senso ha operato la Regione Campania, attraverso un'azione congiunta con gli altri Assessorati interessati. Il principio fondamentale è che “le acque di vegetazione e le sanse umide devono avere esclusivamente utilizzazione agronomica”. Ciò dovrà essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento, salvaguardando le acque superficiali e di falda, limitando le esalazioni maleodoranti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti.

Comunicazione

Per poter utilizzare agronomicamente le acque di vegetazione e/o le sanse umide, è necessario presentare una comunicazione al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento servendosi di un apposito modello, Modello di comunicazione, almeno trenta giorni prima della distribuzione. Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati. Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione, ovvero dei risultati dei controlli può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni oltre quelle previste dalla presente norma, inclusi i limiti di accettabilità, nonché sospendere o vietare lo spandimento. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentata esclusivamente la comunicazione compilata secondo il modello denominato Modello di comunicazione successiva. La comunicazione è così articolata:
Parte A) - dichiarazione a cura del titolare del frantoio e caratteristiche del frantoio;
Parte B) - dichiarazione a cura del titolare del sito di spandimento e caratteristiche del sito;
Parte C) - dichiarazione a cura del titolare del contenitore per lo stoccaggio.

Relazione tecnica

Alla comunicazione iniziale deve essere allegata una relazione tecnica redatta da un agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo, iscritto nel rispettivo albo professionale. La relazione tecnica deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente disciplina.

Registro dell'utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide

I titolari della comunicazione sono obbligati a tenere un “Registro dell’utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide” , composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco sul quale devono annotare i movimenti dei reflui dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento.

Quaderno di molitura

Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio è obbligato a tenere un “Quaderno di molitura”, composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco e aggiornato, per ciascuna campagna olearia, con l'indicazione giornaliera della quantità di olive molite e della relativa data di molitura

Documento di trasporto

Il documento di trasporto, timbrato e vidimato dal Sindaco per ciascuna campagna olearia, deve accompagnare sempre il movimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse, al di fuori del corpo aziendale in cui è ubicato il frantoio. Dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, conservato per due anni ed esibito in caso di controllo.

Monitoraggio e ruolo dei Comuni

Il Comune in cui è avvenuta una attività di spandimento è tenuto a trasmettere entro il 31 ottobre di ciascun anno alla Regione (Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'ecosistema) una scheda di monitoraggio in formato elettronico contenente il numero totale delle comunicazioni pervenute nell'annata olearia trascorsa e, per ciascuna di esse, alcune informazioni dettagliate.

I dati relativi alle acque di vegetazione e/o delle sanse umide effettivamente distribuite dovranno essere desunti dal "registro di utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide" e dal "quaderno di molitura", le cui copie sono state inviata al Sindaco del comune competente dall'utilizzatore delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide e dal titolare e/o legale rappresentante del frantoio, entro e non oltre 30 giorni dalla fine della campagna di spandimento.


informazioni: dott. Giuseppe Pesapane - tel. 0817967323 - giuseppe.pesapane@regione.campania.it