Servizio Fitosanitario Regionale

Importazione materiali sementieri


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Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 20 ha stabilito le Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Per quanto concerne gli aspetti specifici delle importazioni di taluni sementi occorre tener conto anche del Decreto ministeriale 04/06/1997 e della Circolare ministeriale 22 luglio 1997 n. 8.

Dal predetto quadro normativo emerge che l’importatore deve presentare preventivamente la richiesta di Nulla osta per l’importazione di prodotti sementieri al Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale.

Per la Campania la richiesta deve essere presentata all’indirizzo mail servizio.fitosanitario@regione.campania.it completa di:

  • Istanza
  • N. 1 esemplari debitamente compilati del nulla-osta per importazione di materiali sementieri (N. 4 esemplari originali fuori periodo emergenza Covid);
  • dichiarazione sostitutiva atto notorietà;
  • fotocopia documento di identità in corso di validità.

Per richiedere il nulla-osta è necessario che siano rispettati i seguenti requisiti:

  • l’importatore sia registrato al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) come importatore di sementi;
  • le sementi siano iscritte nei registri varietali o siano in corso di registrazione, in tal caso è necessario fornire copia del decreto ministeriale che ne autorizzi l’iscrizione. Pertanto le sementi disciplinate dal Decreto ministeriale 04/06/1997 possono essere introdotte per la successiva commercializzazione sul territorio comunitario sole se iscritte o in via di perfezionamento l’iscrizione al registro europeo delle varietà agrarie o ortive.

Il nulla osta sementiero ha una validità di tre mesi dalla data di emissione.