Fanghi di depurazione

utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione


spandimento fanghi di depurazione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 239 del 24/05/2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. n. 34 del 30 maggio 2016, è stata approvata la DISCIPLINA TECNICA REGIONALE PER L'UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE, modificando quanto previsto dalla precedente normativa (DGR n. 170 del 30.06.2014).

La disciplina è stata redatta di concerto tra l'Assessorato all'Ambiente e l'Agricoltura, con il contributo tecnico di ARPA Campania, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs n. 99/92 e dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Negli allegati alla deliberazione sono riportati la disciplina tecnica regionale per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione", e gli allegati tecnici.

Con nota congiunta Direzione Generale Ambiente e Politiche Agricole sono stati  forniti chiarimenti e indicazioni procedurali circa il procedimento autorizzatorio di cui alla Disciplina Tecnica regionale (nel box laterale il testo integrale). La nota stabilisce che:

  1. la domanda di autorizzazione va inoltrata al SUAP del Comune in cui ricadono i terreni oggetto di spandimento e che questo trasmette la documentazione all'autorità competente (Provincia- Ufficio AUA);
  2. la domanda deve essere redatta secondo l'Allegato 6 della Disciplina. E' resa disponibile sul sito una apposita checklist di autovalutazione;
  3. l'Autorità competente (Provincia - Ufficio AUA) potrà avvalersi, previo invio della documentazione presentata dal proponente, dei pareri tecnici emessi:
    • dalla DG Ambiente e dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAC per le sezioni A) "Tipologia dei fanghi" e B) "Caratteristiche e ubicazione del sistema di stoccaggio dei fanghi " dell'Allegato 6;
    • dalla DG politiche Agricole UOD 20 per le sezioni "C) Terreni e colture a cui sono destinati i fanghi" e  "D) Caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi e modalità di distribuzione";
  4. Le strutture possono richiedere integrazioni e/o modifiche alla documentazione presentata ai fini del procedimento autorizzatorio al fine di corrispondere alle norme fissate dalla Disciplina, ovvero di esprimere parere negativo motivato all'autorizzazione allo spandimento.
  5. Le successive notifiche da parte del soggetto utilizzatore, normate dall'articolo 9 della Disciplina, dovranno essere trasmesse via PEC, e su apposito formulario predisposto dal Gruppo di Lavoro regionale, al SUAP, all'autorità competente (Provincia - Ufficio AUA), e agli uffici su indicati. Qualora gli elementi informativi contenuti nella notifica risultassero in contrasto con le disposizioni della Disciplina, l'autorità competente (Provincia - Ufficio AUA) provvederà a raccoglie le osservazioni delle strutture su indicate, e fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 9, le trasmetterà al SUAP che provvederà a comunicarle al soggetto notificante.